Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1016 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La relativa somma è determinabile nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Essa ha carattere sanzionatorio e si cumula agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella medesima condanna. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato: in mancanza, sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Crotone, non impugnata e passata in giudicato, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è stata condannata al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di alcuni creditori, per importi quantificati equitativamente, oltre interessi legali dalla pubblicazione all’effettivo pagamento. Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione il 17 novembre 2023.
I creditori hanno proposto distinti ricorsi in ottemperanza, notificati in date diverse e depositati tra il maggio 2024 e il marzo 2025, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la condanna dell’azienda al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per l’ulteriore ritardo. L’amministrazione non si è costituita. I ricorsi, riuniti per connessione, sono stati decisi alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’azione di ottemperanza si fonda su un titolo giurisdizionale definitivo, come attestato dalla Cancelleria. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di avervi dato esecuzione, né poteva invocare un onere altrui: la dimostrazione dell’adempimento grava su di essa. Sussistono pertanto tutti i requisiti previsti dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
La questione centrale riguarda l’ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il percorso argomentativo muove da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e si salda con il testo della norma come novellato dall’art. 1, comma 781, legge n. 208 del 2015.
Non emergono iniquità o altre cause ostative. La penalità di mora è quindi determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Il Collegio precisa che l’importo si aggiunge agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella stessa condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e si protrae fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.
Il dispositivo assegna all’amministrazione sessanta giorni dalla notificazione per eseguire il giudicato, al netto delle somme già corrisposte. Scaduto inutilmente il termine, e su istanza della parte ricorrente, provvede quale Commissario il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio, liquidate in ragione della misura complessiva del credito, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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