Accesso agli atti e riscontro con indicazione dell’ufficio competente (Cons. Stato n. 10173 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di accesso documentale il riscontro dell’amministrazione che indichi l’ufficio, completo di sede e recapiti, presso cui prendere visione dei documenti o ottenerne copia integra accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006 e non una mera replica interlocutoria. Ne consegue che il ricorso proposto avverso il silenzio è inammissibile per carenza originaria di interesse, essendo sopravvenuto il soddisfacimento della pretesa ostensiva prima della notifica dell’atto introduttivo. Il principio di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni, invocato a sostegno dell’actio ad exhibendum, non consente di ritenere illegittimo il contegno dell’ufficio che abbia correttamente declinato le modalità di accesso in favore dell’articolazione interna che detiene materialmente i documenti. La conferma della decisione di prime cure può fondarsi su una motivazione diversa da quella del giudice di primo grado.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un diniego di riconoscimento della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale, ha presentato istanza di accesso agli atti alla Prefettura, alla Questura e al Servizio Centrale del Ministero dell’Interno. Oggetto della richiesta erano il decreto di assegnazione al regime di accoglienza, il provvedimento di affidamento alla cooperativa affidataria, i rilievi foto-dattiloscopici, il foto-segnalamento e la documentazione identificativa presente nella banca dati AFIS. La richiesta era funzionale alla difesa nel separato giudizio sul diniego di protezione.
La Prefettura ha osteso parte della documentazione, il Servizio Centrale ha dichiarato di non possederla, la Questura è rimasta silente nel termine di trenta giorni. Il TAR Lazio ha parzialmente accolto il ricorso quanto al contegno della Prefettura e lo ha respinto quanto alla Questura, ritenendo che la documentazione potesse essere richiesta all’Ufficio di Polizia Scientifica che la detiene. Lo straniero ha appellato questa seconda statuizione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce in fatto un dato decisivo, documentato dal Ministero in primo grado: la Questura ha riscontrato l’istanza con PEC del 13 gennaio 2025, indicando gli uffici, con i relativi indirizzi, cui rivolgersi per ottenere quanto richiesto. Il Collegio qualifica tale riscontro non come risposta interlocutoria, ma come sostanziale accoglimento della pretesa ostensiva.
Il fondamento normativo è individuato nell’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 184/2006, a norma del quale l’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi per prendere visione dei documenti o ottenerne copia. L’invito a utilizzare i recapiti indicati costituisce dunque la concreta declinazione delle modalità di accesso, e non un rifiuto.
Da qui la conseguenza processuale: il ricorso introduttivo, notificato il 6 febbraio 2025, era sprovvisto ab origine dell’interesse a ricorrere, poiché il riscontro recante le modalità ostensive era già stato comunicato il 13 gennaio 2025. La carenza originaria dell’interesse prevale sulla qualificazione data dal giudice di primo grado al contegno della Questura.
La Corte non accoglie la tesi dell’appellante secondo cui l’Ufficio di Polizia Scientifica sarebbe articolazione della medesima Questura, con conseguente obbligo di trasmissione dell’istanza all’organo competente in applicazione del principio di buon andamento e dell’art. 6 d.P.R. n. 184/2006. Parimenti irrilevante è il richiamo al principio di interoperabilità e al modello euro-unitario del once only: l’amministrazione ha comunque indicato le modalità corrette di esercizio del diritto.
L’appello è quindi respinto con conferma della sentenza, sebbene sulla base di una motivazione diversa. Per le medesime ragioni è confermato il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il reclamo è respinto; le spese di lite sono compensate.
Nota della Redazione
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