Opposizione di terzo inammissibile per il comproprietario cointeressato (Cons. Stato n. 10178 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’opposizione di terzo ordinaria ex art. 108, comma 1, c.p.a. presuppone che il terzo non abbia partecipato al giudizio e che la sentenza opposta abbia arrecato pregiudizio a una sua posizione giuridica. Il pregiudizio legittimante sussiste solo se l’opponente rivesta la qualità di litisconsorte necessario pretermesso, ovvero di controinteressato in senso stretto, sopravvenuto o non facilmente identificabile, oppure di titolare di una posizione autonoma e incompatibile con quella del ricorrente. Il comproprietario del bene inciso da un provvedimento repressivo edilizio è cointeressato, titolare di un interesse uguale e parallelo a quello del ricorrente, e non può avvalersi del rimedio: avrebbe dovuto impugnare l’atto entro il termine di decadenza. La sentenza di rigetto che conferma il provvedimento amministrativo non incide sulla realtà giuridica sottesa e non è pertanto opponibile dal terzo, al quale il pregiudizio deriva dall’atto e non dal giudicato.
Il Fatto
Una comproprietaria di un edificio condominiale trasmetteva al Comune una CILA “Superbonus” per lavori di efficientamento energetico e consolidamento statico. Il Comune, ritenendo l’intervento riconducibile alla ristrutturazione edilizia per la demolizione e ricostruzione di parte rilevante del fabbricato, adottava un’ordinanza di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il TAR accoglieva il ricorso della comproprietaria; il Consiglio di Stato, in appello, lo respingeva, confermando la legittimità del provvedimento.
Un ulteriore comproprietario, rimasto estraneo ai due gradi di giudizio, proponeva opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i destinatari degli effetti dell’ordinanza. Nelle more, il Comune adottava un’ordinanza di demolizione, autonomamente impugnata davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’opposizione inammissibile sotto un duplice e concorrente profilo: carenza di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire. Muove dall’art. 108, comma 1, c.p.a. e individua i due presupposti del rimedio: la mancata partecipazione al giudizio e il pregiudizio a una posizione giuridica dell’opponente.
Quanto al primo profilo, il pregiudizio rileva solo se l’opponente è litisconsorte necessario pretermesso o ricade nei casi individuati dall’Adunanza Plenaria n. 2 dell’11 gennaio 2007. La Corte distingue il controinteressato in senso stretto, titolare di un interesse uguale e contrario a quello del ricorrente, dal cointeressato, portatore di un interesse del medesimo tipo. Il comproprietario del bene inciso da un provvedimento repressivo edilizio è cointeressato all’impugnazione, come chiarito da Cons. St., Sez. VI, n. 384/2020 e n. 2813/2020: la sua posizione è uguale e parallela a quella dell’originaria ricorrente, non autonoma e incompatibile.
Nessun vulnus di tutela deriva da tale lettura: l’omessa notifica degli atti sanzionatori a tutti i comproprietari non è vizio di legittimità, ma determina solo l’inefficacia del provvedimento verso i soggetti non destinatari della notifica, che possono impugnarlo entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione.
Quanto al secondo profilo, il pregiudizio lamentato non discende dalle statuizioni della sentenza opposta, che è di rigetto e conferma il provvedimento impugnato, ma dagli effetti del provvedimento stesso. La Corte richiama Cons. St., Sez. V, n. 634 del 2007: la decisione di rigetto non è opponibile dal terzo, al quale il pregiudizio deriva dall’atto amministrativo. L’opponente conserva la legittimazione a impugnare l’atto lesivo in un ordinario giudizio di cognizione, entro il termine di decadenza.
Il Collegio rileva inoltre che l’ordinanza di sospensione ha ormai esaurito i propri effetti: il potere ex art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 opera per un periodo massimo di 45 giorni, termine pacificamente spirato. Difetta dunque alcun concreto interesse all’annullamento della sentenza opposta. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.