Revisione prezzi esclusa in caso di rinnovo e senza prova dell’alterazione contrattuale (Cons. Stato n. 10203 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revisione dei prezzi di cui all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 non consegue in modo automatico alla mera variazione degli indici statistici del costo dei fattori produttivi. Essa presuppone che l’aumento dei costi, verificatosi in costanza di rapporto, abbia alterato il complessivo equilibrio contrattuale in misura eccedente la normale alea d’impresa, e spetta all’appaltatore fornire la relativa dimostrazione. Gli indici ISTAT operano sul piano della quantificazione del compenso, una volta provata la spettanza dello stesso. La clausola di revisione opera in caso di mera proroga del contratto e non anche di rinnovo, poiché il rinnovo comporta una nuova negoziazione tra le parti che rende incompatibile l’applicazione imperativa dell’adeguamento.

Il Fatto

La società fornitrice, aggiudicataria di una procedura per la fornitura quinquennale di reagenti e consumabili destinati ai laboratori analisi di due aziende sanitarie, chiedeva all’azienda ospedaliera l’avvio del procedimento di adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, invocando un aumento pari all’11,30% corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT-FOI accertata a dicembre 2022.

A fronte dell’inerzia dell’amministrazione la società agiva in via giudiziaria. Il TAR Basilicata, con sentenza n. 658 del 2023, ordinava all’azienda di provvedere; il diniego successivamente opposto veniva impugnato e il medesimo TAR, con sentenza n. 213 del 2025, annullava il provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, respingendo invece la domanda di accertamento del diritto alla revisione. Propone appello l’azienda soccombente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’istituto: la revisione mira a preservare l’equilibrio contrattuale contro l’alterazione prodotta dall’aumento dei costi in costanza di rapporto, così da evitare il degrado qualitativo delle prestazioni, e solo in via mediata tutela l’interesse dell’impresa alla giusta remunerazione. Non si tratta dunque di uno strumento di adeguamento costante del corrispettivo ai prezzi di mercato, né di un mezzo per neutralizzare l’alea fisiologica dell’attività d’impresa (Cons. Stato, Sez. V, n. 23 del 2025; Cons. Stato, Sez. VI, n. 960 del 2025).

Da ciò deriva il criterio centrale: l’applicazione del meccanismo revisionale non può discendere dalla sola variazione degli indici statistici, ma richiede la valutazione degli effetti che gli eventi esterni riverberano sul singolo rapporto, pregiudicandone l’equilibrio. Assume rilievo, in senso contrario, la condotta dell’impresa che abbia manifestato la volontà di proseguire il rapporto nonostante l’incremento dei costi, poiché ciò indica la perdurante remuneratività del corrispettivo.

Su questa base la Sezione distingue proroga e rinnovo: la prima sposta solo in avanti la scadenza e lascia il rapporto regolato dalla fonte originaria; il secondo implica una rinnovata manifestazione dell’autonomia negoziale e rende incompatibile l’applicazione imperativa della clausola revisionale (Cons. Stato, Sez. III, n. 8830 del 2023; Cons. Stato, Sez. III, n. 2157 del 2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 1635 del 2023). Nel caso di specie la richiesta di offerta migliorativa e le successive determinazioni dell’azienda integrano un rinnovo, anche per i lotti in cui le condizioni economiche furono confermate, perché la disponibilità alla prosecuzione fu espressa a seguito di riapertura delle trattative. La valutazione di sostenibilità economica sottesa al rinnovo assorbe gli incrementi di costo degli anni precedenti.

Quanto al segmento successivo, qualificato come mera proroga per assenza di interlocuzioni economiche, la Corte rileva comunque il difetto di prova. La documentazione prodotta attiene al solo andamento generale dei prezzi e non illustra come gli aumenti si siano scaricati sul sinallagma, alterandone in modo significativo l’equilibrio originario. Gli indici ISTAT riguardano la quantificazione e presuppongono la dimostrazione della spettanza, costituendo il limite massimo del compenso revisionale (Cons. Stato, Sez. V, n. 5291 del 2015).

L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e integrale rigetto del ricorso introduttivo; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *