Oneri di urbanizzazione determinati per zona urbanistica omogenea del PRG (TAR Sicilia n. 1020 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione, nelle sue due voci degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, costituisce compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il quantum degli oneri va determinato applicando le tabelle parametriche regionali recepite dal Comune, che assumono a parametro di riferimento anche la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale. Non è consentito scorporare il criterio di quantificazione dalla effettiva zonizzazione del PRG, applicando le tariffe di una tipologia di zona a un intervento collocato in zona con diversa vocazione. La richiesta di rideterminazione del contributo non richiede la clausola di salvezza del conguaglio quando l’errore sia riconoscibile dal debitore con ordinaria diligenza, ed è doverosa entro il termine di prescrizione decennale.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare, per volturazione, del permesso di costruire n. 4/2019 rilasciato dal Comune per due edifici destinati a uffici, botteghe e albergo, con opere di urbanizzazione da realizzare a cura del concessionario e da scomputare. Prima del titolo edilizio l’Amministrazione aveva quantificato gli oneri di urbanizzazione in circa 309.280 euro e il costo di costruzione in circa 84.805 euro, mentre le opere da scomputare valevano circa 274.891 euro.
Nel settembre 2024 il Comune ha rideterminato gli oneri in circa 618.560 euro e ha intimato il pagamento della differenza, con avvio della riscossione coattiva. La società ha impugnato la rideterminazione e l’intimazione, chiedendo l’accertamento della non debenza, la ripetizione dell’indebito e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento dell’azione: la domanda di accertamento della insussistenza o diversa entità del debito contributivo prescinde dall’impugnazione dell’atto di richiesta e ha ad oggetto diritti soggettivi, con giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. Richiama quindi l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 12/2018 sulla natura del contributo e sulla sua articolazione in due voci distinte.
Sul primo motivo, relativo al corpo destinato ad albergo, il Tribunale rileva che il PRG non prevede alcuna zona turistica e che l’art. 18 delle NTA consente gli alberghi solo nella zona D3, ove si colloca l’intervento. Le determinazioni dirigenziali del 2015 prevedono per gli insediamenti commerciali e direzionali in zona D una tariffa superiore a quella delle zone A e B: applicazione corretta, perché le tabelle assumono a parametro anche la destinazione di zona.
Richiamando Cons. Stato n. 1187/2018 e Cons. Stato n. 1804/2009, il Collegio esclude che si possano applicare le tariffe di una zona a un intervento ricadente in zona diversa. La normativa regionale invocata non fonda alcuna assimilazione automatica tra alberghi e costruzioni residenziali. Quanto all’art. 23 ter d.P.R. n. 380/2001, le categorie funzionali ivi elencate sono distinte e non omogenee; inconferente è il richiamo che ne trae la ricorrente. Le censure introdotte solo con memoria non notificata sono inammissibili.
Il secondo motivo, fondato sulla pretesa accessorietà della zona D3 rispetto alla limitrofa zona B, è rigettato: la mera vicinitas e il dedotto nesso di accessorietà non giustificano l’applicazione di parametri più favorevoli, che contrasterebbe con il principio di simmetrica corrispondenza tra parametri urbanistici e tariffe. Il terzo motivo, sul computo delle scale nella superficie lorda di pavimento, è respinto richiamando Cons. Stato n. 559/2015.
Il quarto motivo è infine respinto: in base all’Adunanza Plenaria n. 12/2018 e a Cons. Stato n. 4515/2017, la rideterminazione degli oneri è doverosa entro il termine decennale, indipendentemente dalla clausola di conguaglio, quando l’errore sia conoscibile con ordinaria diligenza. Rigettate le domande di ripetizione e risarcimento, nonché le istanze istruttorie, il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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