Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 1020 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario proposta ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è fondata quando sia decorso inutilmente il termine dilatorio di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia posto in essere alcun adempimento. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina commissario ad acta il dirigente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega, assegnandogli un termine per l’esecuzione decorrente dalla richiesta della parte. Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma possono essere ridotte in ragione della serialità del contenzioso e della standardizzazione dell’attività difensiva.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire, per cinque anni scolastici, del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma complessiva di € 2.500,00, oltre interessi legali.

La decisione, pubblicata il 30 aprile 2025 e notificata in pari data, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini, come da attestazione di cancelleria del 25 settembre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso infruttuosamente. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza. Dagli atti risultava la notifica del titolo esecutivo al Ministero in data 30 aprile 2025, il passaggio in giudicato della sentenza attestato dalla cancelleria e la rituale notificazione del ricorso in data 7 ottobre 2025. Era dunque decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito, che impone alle Amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo, senza che prima di tale termine il creditore possa procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto.

Su queste basi il ricorso è stato dichiarato fondato e accolto. Il Ministero è stato condannato, sempre che nelle more non abbia già ottemperato, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica secondo le statuizioni del giudice del lavoro.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.

Il Collegio ha inoltre precisato che il commissario potrà eseguire la sentenza, in caso di incapienza di fondi, ricorrendo ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso.

Le spese, infine, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e distratte in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata ridotta a € 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in ragione della natura estremamente seriale del contenzioso e dell’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, essendo state discusse nella stessa camera di consiglio cinque cause di contenuto identico o sovrapponibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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