L’Ufficio centrale non può modificare i risultati sezionali: correzione del risultato elettorale (TAR Toscana n. 1020 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 72, primo comma, d.P.R. n. 570/1960 attribuisce all’Ufficio elettorale centrale il solo compito di riassumere i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati. Il prospetto delle preferenze formato dall’Ufficio centrale non può quindi discostarsi dai dati risultanti dai verbali degli Uffici sezionali, che costituiscono l’unico riferimento ai fini del decidere. Ove il prospetto riporti preferenze difformi da quelle attestate nei verbali di sezione, il giudice amministrativo corregge il risultato elettorale e sostituisce il candidato illegittimamente proclamato. Nel giudizio elettorale è parte pubblica necessaria il solo ente locale interessato, nel quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato alle elezioni comunali del giugno 2024 come candidato consigliere nella lista n. 5, collegata alla candidata sindaca risultata vincitrice. Dal verbale dell’Ufficio sezionale n. 116 risultavano a suo favore 38 preferenze, mentre il candidato controinteressato non ne aveva conseguita alcuna. Il prospetto delle preferenze allegato al verbale dell’Ufficio elettorale centrale riportava invece 2 preferenze per il ricorrente e 3 per il controinteressato.

La divergenza incideva sulla cifra individuale e sulla graduatoria della lista: il controinteressato precedeva il ricorrente di 34 voti. Nominati tre consiglieri della lista come assessori, i primi tre non eletti erano subentrati in Consiglio comunale, tra cui il controinteressato. Il ricorrente impugnava il verbale dell’Ufficio centrale, l’atto di proclamazione, la deliberazione consiliare di convalida e il diniego di rettifica, chiedendo la correzione del risultato o, in subordine, il nuovo conteggio delle schede della sezione n. 116.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’U.T.G.-Prefettura, estromettendola dal giudizio. Parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale è il solo ente locale interessato, nel quale si riverberano gli effetti dell’annullamento o della conferma della proclamazione, come affermato dal Cons. Stato n. 4442 del 2015 e richiamato dalla difesa erariale.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Giudice richiama l’art. 72, primo comma, d.P.R. n. 570/1960, secondo cui l’Ufficio centrale riassume i voti delle varie sezioni senza poterne modificare i risultati. L’Ufficio centrale compie le sole operazioni matematiche di riepilogo, ma non può alterare i dati sezionali. Il criterio decisivo è quindi costituito dai verbali delle sezioni.

Dal confronto tra gli atti emerge la difformità: il Mod. n. 58/COM attribuisce al ricorrente 2 preferenze nella sezione n. 116, mentre il verbale Mod. n. 19/COM della stessa sezione ne riporta 38; quanto al controinteressato, il Mod. n. 58/COM indica 3 preferenze, mentre il verbale sezionale non ne riporta alcuna. Le preferenze del ricorrente risultano pertanto sottostimate per 36 voti e quelle del controinteressato sovrastimate per 3.

Il Tribunale corregge dunque i risultati: al ricorrente spettano 374 preferenze, con cifra individuale 26.714; al controinteressato 369 preferenze, con cifra individuale 26.709. Gli atti impugnati sono annullati in parte qua e il ricorrente è sostituito al controinteressato. Restano assorbite le censure sul diniego di rettifica, prive di interesse per l’esito del giudizio. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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