Silenzio dell’amministrazione e soccombenza virtuale nelle spese (TAR Toscana n. 1020 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sopravvenuta adozione del provvedimento conclusivo dell’amministrazione determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. La definizione in rito non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Quando l’inerzia dell’amministrazione si è protratta oltre il termine generale per l’adozione del provvedimento conclusivo, già scaduto al momento dell’instaurazione del giudizio, la parte pubblica risulta virtualmente soccombente e va condannata alla refusione delle spese. La liquidazione può essere disposta con distrazione in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto nel luglio 2023 un nulla osta al lavoro subordinato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Firenze. Nel settembre 2023 l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta, fondato su un pregresso ordine di allontanamento adottato nel 2010 e riferito al ricorrente tramite un alias.
Il ricorrente depositava memorie difensive e, con reiterate comunicazioni, chiedeva di essere convocato per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Da ultimo, nel gennaio 2025, domandava l’archiviazione del procedimento di revoca e il perfezionamento della procedura. L’amministrazione restava inerte e il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio. In pendenza di giudizio, nel maggio 2025, lo Sportello adottava il provvedimento di revoca del nulla osta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del sopravvenuto provvedimento di revoca e della dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ritiene pertanto di definire il giudizio con sentenza di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.: la sopravvenuta adozione dell’atto conclusivo ha reso priva di utilità la pronuncia sul silenzio.
La questione rilevante riguarda la regolazione delle spese. Il ricorrente, pur rinunciando alla decisione, insiste per la condanna dell’amministrazione, dichiarandosi antistatario. Il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale, valutando la posizione delle parti quale sarebbe stata in caso di decisione nel merito.
L’inerzia dell’amministrazione si era protratta per un tempo superiore al termine generale per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento avviato d’ufficio. Tale termine era già decorso al momento dell’instaurazione del rapporto processuale. Ne deriva la soccombenza della parte pubblica, che avrebbe dovuto provvedere prima dell’instaurazione del giudizio.
Su questa base il Tribunale condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese, liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La pronuncia ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.