Vincolo culturale annullato in sede giustiziale e cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 5900 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito dell’annullamento in sede di ricorso amministrativo del decreto di dichiarazione di interesse storico artistico particolarmente importante di un’opera d’arte, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 42/2004, il giudizio di impugnazione del medesimo atto innanzi al giudice amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto la successiva decisione ministeriale comporta la piena realizzazione dell’interesse legittimo oppositivo azionato dal ricorrente. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha riconosciuto la fondatezza delle censure dedotte, giustifica la condanna alla rifusione delle spese di lite.

Il Fatto

Il proprietario di un dipinto dell’artista francese Louise Bourgeois, intitolato “No swearing allowed”, impugnava innanzi al TAR il decreto ministeriale che aveva dichiarato l’opera di interesse storico artistico particolarmente importante, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) e d), del d.lgs. n. 42/2004, deducendo vizi di violazione dell’art. 14 del medesimo decreto per mancata comunicazione di avvio del procedimento e vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria.

Il ricorrente aveva previamente proposto il ricorso amministrativo di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 42/2004, rimasto silente per oltre novanta giorni, con conseguente formazione del silenzio-rigetto, anch’esso gravato in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in data successiva alla notifica del ricorso giurisdizionale, il Ministero della cultura aveva adottato un decreto direttoriale di accoglimento del ricorso amministrativo, disponendo l’annullamento del vincolo culturale impugnato. Tale sopravvenienza ha integrato la piena realizzazione dell’interesse legittimo, di natura oppositiva, fatto valere dal ricorrente in giudizio.

La Corte ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., conformemente alla richiesta formulata dal ricorrente e alla posizione assunta dall’Amministrazione, che aveva depositato in giudizio il decreto di accoglimento.

Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la condanna del Ministero resistente in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’Amministrazione, nel riconoscere la fondatezza del ricorso amministrativo, aveva implicitamente ammesso, anche alla luce del parere del Comitato tecnico-scientifico, l’assenza del requisito dell’importanza dell’opera per il patrimonio culturale italiano. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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