Riserva concorsuale non estesa al servizio civile nazionale (Cons. Stato n. 10213 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, nel testo applicabile ratione temporis, spetta ai soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale. L’equiparazione del pregresso servizio civile nazionale al servizio civile universale ai fini della riserva costituisce inammissibile modifica additiva dell’istituto premiale, preclusa al giudice dalla chiarezza del dato normativo. La norma ha carattere eccezionale e di stretta interpretazione, parzialmente derogatoria della disciplina ordinaria di accesso al pubblico impiego. L’intervento del legislatore del 2025, che ha esteso la riserva anche ai volontari del servizio civile nazionale, opera solo per il futuro e non ha natura di norma di interpretazione autentica. La pubblica competizione resta soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in applicazione del principio del tempus regit actum.

Il Fatto

L’appellante ha impugnato la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori della selezione indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando n. 272034 del 24.07.2023, nella parte in cui non gli è stato riconosciuto il servizio civile nazionale svolto dal 2010 al 2011 ai fini della riserva prevista dall’art. 18 del d.lgs. n. 40/2017. Nella domanda aveva barrato la casella relativa alla riserva per operatori volontari del servizio civile universale e aveva inviato dichiarazione sostitutiva con cui rappresentava il possesso del titolo di servizio civile nazionale.

Il TAR Lazio, Sez. II, con la sentenza n. 8599/2025, ha respinto il ricorso, escludendo l’equiparazione dei due istituti e qualificando la norma come eccezionale. L’interessato ha proposto appello, lamentando l’omesso esame della novella del 2025, il contrasto con l’orientamento del giudice ordinario e amministrativo e la prevalenza della sostanza sulla forma.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato disattende le eccezioni dell’Agenzia. L’interesse al ricorso sussiste, perché l’accoglimento consentirebbe un avanzamento in graduatoria con maggiori possibilità di assunzione o in caso di nuovi scorrimenti, essendo la graduatoria valida fino a maggio 2026. La mancata impugnazione degli atti di mera rettifica non determina carenza di interesse: il carattere rettificativo esclude l’onere di impugnare ogni modificazione della graduatoria definitiva.

Nel merito, la Corte rileva che il bando si è attenuto al dato normativo, che riconosce la riserva ai soli operatori del servizio civile universale. La tesi dell’appellante si risolve in una modifica ampliativa dell’istituto premiale, non consentita al giudicante. Il servizio civile nazionale è stato svolto in un periodo antecedente all’istituzione del servizio civile universale, quando alcuna riserva premiale era prevista.

Il percorso argomentativo distingue i due istituti. Il servizio civile nazionale, istituito dalla legge n. 311/2000, si pone in continuità con il servizio sostitutivo della legge n. 772/1972, quale prestazione alternativa al servizio obbligatorio di leva. Da qui una prima differenza che si riflette sulla diversa disciplina premiale. Con la sospensione della leva il discrimine si è affievolito, ma permane il tratto originario: solo il servizio universale presenta caratteri di spontaneità solidaristica. La Corte richiama anche la Corte cost. n. 171/2018, che ha ricondotto il servizio civile alla difesa della Patria ex art. 52 Cost., precisando però che ciò non legittima l’equiparazione in assenza di norma espressa.

La Corte valorizza il successivo intervento del legislatore con il DL n. 25/2025, che ha esteso la riserva del 15 per cento anche a chi ha concluso il servizio civile nazionale. La novella vale solo per il futuro, ex art. 11 delle preleggi, e non ha natura di norma di interpretazione autentica. La necessità di un intervento legislativo conferma che il risultato non è raggiungibile per via interpretativa. Il bando, quale lex specialis, resta insensibile allo ius superveniens secondo il principio del tempus regit actum.

L’appello è respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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