Violazione del giudicato e one shot temperato: ANAS deve rilasciare l’autorizzazione (TAR Lazio n. 1020 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice qualifica come ricorso autonomo, ai sensi dell’art. 32, comma 2 cod. proc. amm., l’atto con cui si deduce la nullità del provvedimento di riedizione del potere per violazione o elusione del giudicato, dovendosi concentrare davanti a lui tutte le censure relative alla nuova azione amministrativa. Il provvedimento adottato dopo l’annullamento giurisdizionale è nullo quando ripropone motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato, perché in tal modo viola il divieto posto dall’art. 10-bis, quarto periodo, legge n. 241/1990. Costituiscono sopravvenienze rilevanti solo i fatti, gli atti e le situazioni emersi nel riesercizio del potere successivo al giudicato e radicalmente estranei al precedente giudizio, non le rivalutazioni di materiale istruttorio già acquisito. Ove l’amministrazione abbia già riprovveduto una volta in sede conformativa, l’esaurimento del potere impone, in applicazione del principio del one shot temperato, l’adozione del provvedimento favorevole.

Il Fatto

La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di annullamento con cui il giudice amministrativo aveva caducato il diniego opposto dall’ANAS s.p.a. alla riapertura di un passo carrabile lungo la SS. 7 Appia, in corrispondenza del Km. 117+540. La sentenza ottemperanda era stata precisata e integrata da una successiva pronuncia, con la quale la stessa Sezione aveva indicato all’Azienda i criteri da osservare nella riedizione del potere.

Dopo quel giudicato, l’ANAS ha adottato un nuovo diniego fondato su due ragioni: l’esistenza di altro accesso a distanza inferiore al limite di cento metri e il pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento chiedendo la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato, la condanna al provvedimento favorevole e la nomina di un commissario; l’Azienda ha eccepito l’inammissibilità del gravame e chiesto una verificazione sulla distanza tra gli accessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: l’art. 114, commi 4, lett. b), e 6, cod. proc. amm. attrae al giudice dell’ottemperanza le controversie sulla nullità degli atti adottati in violazione del giudicato, e la doglianza investe esclusivamente la corretta esecuzione della sentenza. L’atto, pur rubricato come motivi aggiunti, è qualificato come ricorso autonomo, essendo intervenuto dopo la definizione del giudizio ed essendo diretto a contrastare lo sviamento del dictum giudiziale.

Sul merito, il parametro di conformazione è individuato nel combinato delle due pronunce passate in giudicato. Il nuovo diniego ripropone ragioni già presenti nella precedente istruttoria e già valutate dall’Azienda, senza alcuna sopravvenienza in senso proprio: la misurazione della distanza tra gli accessi è attività successiva e ininfluente, e contrasta con l’accertamento già contenuto nel giudicato circa la distanza superiore ai cento metri. Per questa ragione la richiesta verificazione è rigettata.

Il Collegio precisa la nozione di sopravvenienza rilevante: essa comprende solo fatti e situazioni emersi nel riesercizio del potere dopo il giudicato e radicalmente estranei al precedente giudizio, non la rivalutazione del materiale istruttorio già acquisito. Anche il riferimento alla rinuncia all’accesso e al rilascio del diverso permesso è già stato affrontato e ritenuto irrilevante, mentre il motivo sulla sicurezza della circolazione era già nel preavviso di rigetto ed è comunque motivato in modo generico, in contrasto con il criterio conformativo.

Accertata la nullità del provvedimento ai sensi degli artt. 21-septies legge n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., il Tribunale applica il principio del one shot temperato: l’amministrazione deve riesaminare l’affare una seconda volta, con definitiva preclusione di tornare a decidere sfavorevolmente. Consumato il potere, l’ANAS deve adottare il provvedimento di accoglimento entro novanta giorni; è nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, con compenso a carico dell’Azienda. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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