Equa riparazione: ottemperanza al decreto Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1024 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle ottemperanze aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 senza che l’amministrazione abbia provveduto, il giudice amministrativo accoglie il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio. In caso di perdurante inerzia nomina sin d’ora il Commissario ad acta e riconosce la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e cumulabile con gli interessi corrispettivi.
Il Fatto
I ricorrenti chiedono l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a corrispondere a ciascuno le somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese di lite. Il titolo è divenuto definitivo.
I ricorrenti hanno inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e, decorsi sei mesi senza alcun pagamento, hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta e la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che il decreto della Corte d’appello ha acquisito autorità di cosa giudicata. Su questo presupposto verifica la sussistenza dei requisiti dell’azione di ottemperanza e il perdurante inadempimento dell’amministrazione.
Il passaggio centrale riguarda la disciplina applicabile. Il TAR, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, esclude che per le ottemperanze ai decreti emessi ex legge n. 89/2001 siano ancora necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996. Il collegio richiama in proposito il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. La condizione di procedibilità resta dunque affidata alla dichiarazione ex art. 5-sexies L. n. 89/2001 e al decorso dei sei mesi, entrambi pacifici nel caso concreto.
Accertata l’inerzia, il ricorso è accolto ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora, quale Commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, perché comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, L. n. 89/2001.
Quanto alla penalità di mora, non emergendo iniquità o cause ostative, il Tribunale la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il carattere sanzionatorio dell’istituto ne impone il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.
Sulle spese di lite il collegio liquida il compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, valorizzando la semplicità e serialità della materia. Il TAR estende poi al Commissario il compito di provvedere al pagamento delle spese in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, richiamando il principio di pienezza e concentrazione delle tutele e ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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