Esecuzione del giudicato e penalità di mora cumulabile con commissario ad acta (TAR Toscana n. 1616 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con la nomina del commissario ad acta, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti e non alternativi. Essa presuppone un giudicato di condanna pecuniaria e può essere commisurata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale soddisfo. L’inottemperanza non contestata dall’amministrazione debitrice, unita al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, giustifica l’ordine di esecuzione del giudicato e il conseguente obbligo di provvedere nel termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 329/2024 della Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro. Quel provvedimento, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere in ordine al reinserimento nelle graduatorie a esaurimento, aveva compensato in parte le spese e posto a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito la parte residua, liquidata in euro 3.101,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi chiesto che al Ministero debitore fosse ordinato di ottemperare mediante pagamento degli importi dovuti. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda. La ricorrente ha notificato al Ministero la sentenza della Corte d’appello in data 3 giugno 2024, come da certificazione di cancelleria agli atti, e il passaggio in giudicato non è contestato dall’amministrazione resistente.

È stato altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 21 agosto 2025. Di contro, l’inottemperanza del Ministero non risulta contestata.

Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente l’importo liquidato dalla Corte d’appello unitamente al rimborso degli importi anticipati a titolo di contributo unificato, per complessivi euro 1.942,50, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, nei sessanta giorni successivi, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato.

Il Collegio ha inoltre applicato la penalità di mora richiesta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola compatibile sia con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, sia con la nomina del commissario. Richiamando Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15, ha qualificato i due strumenti come concorrenti. Le somme dovute a questo titolo sono state determinate in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del valore e del non elevato livello di complessità della causa, in complessivi euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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