Impianti pubblicitari abusivi e sanatoria: illegittimo il diniego senza bilanciamento (Cons. Stato n. 10257 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria di impianti pubblicitari, motivato sul solo rilievo che l’assegnazione degli spazi richiede una pubblica gara, è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’amministrazione non considera la possibilità di mantenere i cartelloni fino all’espletamento della procedura competitiva. L’omessa indicazione dei termini, delle modalità e della data della gara, non ancora bandita né concretamente ipotizzata, avvalora il vizio e integra violazione dell’obbligo di trasparenza amministrativa. Il criterio di assegnazione previsto dal regolamento comunale, ossia l’ordine di presentazione delle domande, non può essere disapplicato in favore della gara senza una valutazione comparativa esplicita. L’inerzia dell’amministrazione nella mancata approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari non può ridondare in danno del privato che esercita attività commerciale.

Il Fatto

La controversia riguarda diversi impianti pubblicitari installati su alcune vie del Comune di Sarno, che la società proprietaria aveva chiesto di sanare. L’amministrazione comunale rigettava l’istanza di sanatoria. Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza n. 00818/2021 respingeva il ricorso, accogliendo la tesi comunale secondo cui, prima di assegnare gli impianti, sarebbe comunque necessaria una gara.

La società proponeva appello, lamentando la violazione delle disposizioni sulla comunicazione di avvio del procedimento, l’incompetenza del responsabile della posizione organizzativa, l’eccesso di potere per mancata considerazione del procedimento di sanatoria pendente, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del regolamento comunale che prevede l’ordine cronologico delle istanze e, da ultimo, l’assenza di un termine per l’espletamento della gara. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato richiama due propri precedenti di identico tenore, le sentenze n. 7879 e n. 7880 del 1° ottobre 2024, e articola il percorso argomentativo su più piani. Respinge anzitutto il motivo sull’incompetenza del funzionario: il responsabile dell’unità organizzativa dell’area bilancio e attività tributarie è competente per “ogni attività organizzativa e gestionale” della materia, ai sensi dell’art. 65 del regolamento comunale sull’imposta di pubblicità.

Nel merito l’appello è fondato. La Corte rileva che il regolamento comunale individua quale criterio di assegnazione non la gara ma l’ordine di presentazione delle domande. Gli atti impugnati, pur affrontando il rapporto tra disciplina locale e normativa eurounitaria sui servizi, giustificano il rigetto della sanatoria sulla base di principi concorrenziali senza mai valutare l’ipotesi di mantenere i cartelloni almeno fino al completo espletamento della pubblica gara.

Il difetto di istruttoria e di motivazione è avvalorato da tre circostanze: nessuna gara è stata indetta; alcuna gara è stata quanto meno concretamente ipotizzata; non è stato indicato un termine o una data in cui la procedura potrà presumibilmente svolgersi. Da ciò deriva anche la violazione del fondamentale obbligo di trasparenza amministrativa.

Quanto alla pretesa violazione di disposizioni del codice della strada, le indicazioni comunali risultano del tutto generiche e prive del necessario substrato istruttorio e motivazionale: anche tale motivo va accolto. Infine, sulla mancata approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, la Corte esclude che una simile inerzia dell’amministrazione possa ridondare in danno del privato che esercita attività commerciale e imprenditoriale.

Assorbita ogni altra censura, l’appello è accolto e, in riforma della sentenza gravata, è accolto il ricorso di primo grado con annullamento delle ordinanze prot. n. 47263/2020 e nn. 47266, 47272, 47268, 47274 del 02.11.2020 e n. 48031 del 06.11.2020. Le spese sono compensate stante la peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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