La perentorietà dei termini di VIA e il silenzio della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 1028 del 06.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, come espressamente sancito dall’art. 25, comma 7, del TUA. La sussistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti e l’elevato numero di istanze non giustificano il ritardo, né possono essere addotti a motivo ostativo eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, chiamata a esprimersi entro i termini di legge, integra gli estremi del silenzio-inadempimento censurabile. Il concerto del Ministero della cultura, nella parte in cui richiama l’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021, degrada comunque a parere obbligatorio non vincolante per gli impianti in aree idonee. Ne consegue l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio, con ordine di determinazione e condanna alle spese.
Il Fatto
Una società titolare di un progetto di impianto fotovoltaico su cava, di potenza pari a 37 MW, da realizzarsi in due comuni pugliesi, ha presentato in data 8 novembre 2023 l’istanza di avvio del procedimento di VIA ex art. 23 del TUA. La fase di consultazione pubblica si è conclusa il 20 dicembre 2023 senza osservazioni. Trascorso oltre un anno senza determinazione, la società ha inviato un sollecito e, quindi, ha agito ex art. 117 c.p.a. per accertare l’illegittimità dell’inerzia del MASE e delle altre amministrazioni coinvolte, chiedendo la condanna a concludere il procedimento e la nomina di un commissario ad acta.
La ricorrente ha dedotto che il sito ricade in area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c), del d.lgs. n. 199/2021, con conseguente riduzione di un terzo dei termini procedurali, e che l’impianto costituisce progetto strategico per gli obiettivi del PNRR e del PNIEC. La difesa erariale ha eccepito la non perentorietà dei termini, l’esistenza di criteri di priorità e la natura paritetica del concerto del MIC.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dei termini. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori, come dispone l’art. 25, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, e le norme ambientali sono modificabili solo per espressa dichiarazione di successive leggi, ai sensi dell’art. 3-bis del TUA. Nemmeno i criteri di priorità possono scalfire tale assetto: il legislatore, con la novella di cui al d.l. n. 153/2024, ha precisato che la nuova disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale per i progetti PNRR.
Sul secondo argomento della difesa erariale, il TAR richiama il principio secondo cui non possono essere addotti a motivo ostativo all’accoglimento «inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione» (art. 10-bis della legge n. 241/1990), né disfunzioni organizzative interne agli uffici, destinabili a rilievo solo sul piano della responsabilità personale del funzionario (Cons. Stato n. 9791/2024). Il Collegio richiama altresì i propri precedenti (n. 1264/2024 e n. 500/2024), dai quali non ravvisa ragione di discostarsi.
Quanto alla struttura plurifasica del procedimento, il TAR richiama l’art. 25, comma 1, del TUA, secondo cui, qualora i pareri non siano resi nei termini o esprimano valutazioni negative, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. La disposizione va coordinata con l’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso tra amministrazioni: come chiarito dal parere del Consiglio di Stato n. 1640/2016, il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento conclusivo.
Il Collegio analizza quindi la scansione dell’art. 25, comma 2-bis, del TUA: la Commissione PNRR-PNIEC si esprime entro 30 giorni dalla consultazione, il direttore generale del MASE adotta il provvedimento nei successivi 30 giorni, previo concerto del MIC entro 20 giorni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021. Il concerto del MIC, osserva il TAR, si colloca in fase successiva rispetto alla stasi attuale, che riguarda la mancata determinazione della Commissione. In ogni caso, per gli impianti in aree idonee il parere paesaggistico è obbligatorio ma non vincolante, e decorso inutilmente il termine l’amministrazione provvede comunque sulla domanda.
Ricostruito il quadro, il Collegio conclude che l’amministrazione è incorsa in una ipotesi di inerzia censurabile. Il ricorso è accolto: si accerta l’illegittimità del silenzio e si ordina al MASE di determinarsi entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta resta subordinata a istanza di parte in caso di perdurante inadempimento. Le spese sono liquidate in favore della ricorrente, con condanna solidale delle amministrazioni.
Nota della Redazione
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