Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso avverso il ripiano della spesa per dispositivi medici (TAR Lazio n. 14295 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dell’interessato di non avere più interesse alla decisione del ricorso determina una sopravvenuta carenza di interesse che impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’integrale adempimento dell’obbligazione pecuniaria oggetto del provvedimento impugnato, realizzato nelle more del giudizio, priva di utilità la pronuncia di merito, rendendo il processo inidoneo a conseguire il risultato richiesto dalla parte ricorrente. In tale evenienza le spese di lite, per la complessità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava dinanzi al TAR Lazio la determinazione regionale che la includeva tra le aziende fornitrici tenute al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente ai decreti ministeriali che certificavano il superamento del tetto e alle linee guida per il riparto. La società deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Si costituivano le amministrazioni statali resistenti.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata prima dell’udienza di discussione, la società ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso, avendo provveduto al pagamento delle somme indicate dall’art. 7, comma 1, D.L. n. 95/2025, convertito in L. n. 118/2025. Il Collegio, preso atto di tale dichiarazione, ha accertato che l’interesse strumentale alla rimozione del provvedimento impositivo era venuto meno per effetto dell’adempimento integrale dell’obbligazione.
La definizione del giudizio è pertanto avvenuta nelle forme della sentenza di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza necessità di esaminare i motivi di ricorso nel merito. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la complessità della fattispecie oggetto di causa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.