Regressione tariffaria sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2600 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di regressione tariffaria delle strutture sanitarie private accreditate, la controversia concernente l’effettiva debenza dei corrispettivi maturati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa. Gli atti con cui la ASL quantifica il recupero costituiscono atti paritetici strumentali alla definizione del rapporto di credito, adottati in assenza di un potere discrezionale a scelta autoritativa, poiché il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento. Non rileva che detti atti siano stati adottati all’esito di un procedimento amministrativo, poiché la forma dell’azione non incide sulla natura di diritto soggettivo della posizione azionata. Resta estranea alla cognizione del giudice amministrativo ogni censura che riguardi il come, il quando e il quantum della regressione.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. 502/1992. Con tre note del dicembre 2022 la ASL Napoli 3 Sud ha chiuso il procedimento di recupero degli importi riferiti agli anni 2013, 2014 e 2016, quantificando la regressione tariffaria a carico della struttura.
La società ha impugnato tali atti davanti al TAR Campania, contestando il difetto di motivazione, l’irragionevolezza della delibera, la lesione del legittimo affidamento per la dilazione temporale tra accertamento contabile ed esercizio di riferimento, e deducendo l’applicabilità dei principi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’Amministrazione si è costituita eccependo la tardività del ricorso, la mancata notifica ai controinteressati e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, conformandosi ai precedenti della medesima Sezione e agli arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze n. 32259 e n. 32265 del 21 novembre 2023).
Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che i presupposti atti di programmazione regionale, definitori dei tetti di spesa, non risultano impugnati. La regressione tariffaria è un meccanismo cui le strutture accreditate sono sottoposte convenzionalmente, sicché gli atti impugnati si pongono come strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui, nelle controversie sulla regressione tariffaria, sussiste la giurisdizione ordinaria allorché il thema decidendum riguardi l’effettiva debenza dei corrispettivi, senza coinvolgere una verifica dell’azione autoritativa della P.A. Da un lato, la ASL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa, poiché il rapporto trova il limite insuperabile dello stanziamento; dall’altro, nel sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Nel caso concreto l’Azienda si è limitata a indicare l’importo di un pagamento dovuto per crediti certi, liquidi ed esigibili, determinati sulla base dei risultati dell’attività del tavolo tecnico: atti, dunque, paritetici. Le censure della ricorrente attengono alle modalità e ai tempi della regressione e, in particolare, al suo quantum, non già alla determinazione del tetto di spesa o all’esercizio del potere di programmazione sanitaria, il cui sindacato resta affidato al giudice amministrativo.
Il Collegio precisa che la circostanza dell’adozione degli atti all’esito di un procedimento è irrilevante, poiché la forma dell’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate. Restano fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ove il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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