Potere incidentale del giudice amministrativo e proprietà dell’area nel procedimento edilizio (Cons. Stato n. 1028 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce in via incidentale delle questioni pregiudiziali attinenti a diritti, con esclusione dell’incidente di falso e delle questioni sullo stato e capacità delle persone, ai soli fini della decisione demandatagli, ai sensi dell’art. 8 cod. proc. amm. Tale accertamento è privo di efficacia extraprocessuale e non si sostituisce alla tutela domandata davanti al giudice ordinario. Ne consegue che, nel sindacato sulla legittimità di un titolo edilizio o di un provvedimento di annullamento in autotutela, l’amministrazione non è tenuta ad approfondire ogni aspetto privatistico relativo al regime proprietario dell’area, essendo sufficiente la verifica dei presupposti del potere esercitato. Non sussiste pertanto pregiudizialità in senso tecnico tra il giudizio civile avente ad oggetto la proprietà e il giudizio amministrativo, con la conseguenza che la sospensione necessaria del processo non è configurabile.
Il Fatto
La controversia riguarda una serie di provvedimenti comunali con i quali l’amministrazione ha annullato in autotutela, ai sensi degli artt. 19 e 21-nonies della legge n. 241/1990, una dichiarazione unica autocertificativa e ha adottato provvedimenti interdittivi rispetto a due interventi su un’area privata: la messa in opera di dissuasori per la delimitazione di un parcheggio e la pavimentazione della stessa area.
Il Comune fondava l’iniziativa sul presupposto che la ricorrente non fosse proprietaria dell’area o, comunque, non ne avesse la disponibilità in ragione di una risalente servitù di uso pubblico. La proprietaria impugnava davanti al TAR Sardegna, che in parte dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse e in parte lo rigettava. Proponeva quindi appello, chiedendo in via subordinata la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del parallelo giudizio civile sulla proprietà.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione del riparto di giurisdizione. Ribadisce che l’art. 8 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di pronunciarsi in via incidentale sulle questioni pregiudiziali di diritto, senza attribuire alla decisione alcun valore fuori dal processo. L’accertamento definitivo dei diritti che gravano sull’area resta riservato al giudice ordinario, già adito dall’appellante.
Su questa base la Corte ritiene che l’amministrazione, nel valutare i presupposti per il rilascio di un titolo edilizio, non debba procedere a un approfondimento di ogni singolo aspetto privatistico del regime proprietario. Richiama in proposito Cons. St. Sez. IV n. 6312 del 2016 e Cons. Stato Sez. IV n. 1206 del 2007. L’indagine del giudice amministrativo resta circoscritta alla legittimità del provvedimento impugnato.
Quanto all’istanza di sospensione, la Corte la disattende. Muovendo da Cons. Stato Sez. IV nn. 2483 e 2484 del 2014, esclude la pregiudizialità in senso tecnico: questa ricorre solo quando la situazione giuridica della causa pregiudiziale costituisca elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente. Il giudizio amministrativo non presuppone l’accertamento con efficacia di giudicato della proprietà, sicché alcun contrasto di giudicati è ipotizzabile.
Nel merito, la sentenza di primo grado resiste alle censure. Il Comune ha addotto plurimi elementi oggettivi: la cessione dell’area risultante dagli elaborati della pratica di condono del 1986, l’accettazione implicita della cessione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione, l’uso pubblico della strada per decenni, la denominazione come via pubblica negli atti di toponomastica, i lavori di bitumazione appaltati nel 1981 e le opere realizzate nel 1978. Tali circostanze depongono per la sussistenza di un diritto del Comune sull’area.
La Corte precisa che, qualora l’appellante ottenesse l’accertamento del pieno diritto di proprietà, l’amministrazione dovrebbe consentire l’intervento. Esclude inoltre la violazione della buona fede e le censure sul difetto di partecipazione, poiché l’appellante ha interloquito con l’amministrazione e il procedimento non è la sede per dirimere la natura pubblica o privata dell’area. Riconosce infine un interesse pubblico prevalente all’uso pubblico della strada, idoneo a giustificare l’autotutela. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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