Sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese nel concorso (TAR Sicilia n. 30 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ricorre quando un fatto nuovo, verificatosi nelle more del giudizio, modifica l’assetto di interessi originariamente delineato dagli atti impugnati, rendendo inutile la pronuncia di merito. Il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso e, ove il fatto sopravvenuto risulti eventuale ed incerto al momento della proposizione dell’impugnazione, dispone la compensazione delle spese di lite. La circostanza che la parte ricorrente abbia agito in presenza di una situazione non ancora consolidata non integra di per sé un abuso del processo.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato ad una selezione bandita da un’azienda ospedaliera universitaria, impugnando le delibere di approvazione degli atti e della graduatoria nonché i verbali della Commissione esaminatrice, per ottenere una diversa e migliore collocazione nella graduatoria finale ed, in subordine, il risarcimento del danno. Con ricorso per motivi aggiunti ha poi impugnato le delibere di assegnazione delle sedi e di conferimento degli incarichi.
Nel corso del giudizio, a seguito di uno scorrimento della graduatoria, la ricorrente è stata convocata per il conferimento della borsa di studio, che le è stata poi effettivamente attribuita a seguito di opzione esercitata il 18 settembre 2025. Ha pertanto depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione della sorte del ricorso a fronte del sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale della parte. Il punto di partenza è la verifica degli effetti prodotti dallo scorrimento della graduatoria sulle pretese originariamente azionate.
La ricorrente, convocata per il conferimento della borsa di studio, ha effettivamente ricevuto il beneficio, come attestato dalla nota dell’amministrazione depositata in atti. Tale circostanza determina il venir meno dell’interesse alla decisione sul merito dei provvedimenti impugnati e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Quanto al regime delle spese, il Collegio rileva che l’amministrazione resistente aveva insistito per la condanna della controparte. Il Tribunale non accoglie tale richiesta. Il conferimento della borsa di studio, osserva, costituiva un fatto meramente eventuale ed incerto al momento della proposizione del ricorso.
Proprio il carattere non prevedibile dell’evento sopravvenuto integra il presupposto della compensazione: esso ha modificato l’assetto di interessi delineato dagli atti impugnati senza che alla parte potesse imputarsi una scelta processuale temeraria. Il ricorso viene pertanto dichiarato improcedibile con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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