Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nelle obbligazioni dell’amministrazione (TAR Calabria n. 102 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm., l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata con decisione passata in giudicato, e su di essa grava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. In mancanza di tale prova, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di ottemperanza, assegna un termine per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta. Sono poste a carico dell’ente inadempiente le spese funzionali alla soddisfazione del credito sostenute dal creditore dopo l’emissione del titolo, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale civile di Vibo Valentia, con sentenza n. 473 del 17 giugno 2021, la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale al risarcimento del danno da responsabilità sanitaria per danno iatrogeno: somme per danno biologico e patrimoniale, competenze di giudizio, rimborso spese esenti e metà delle spese di consulenza tecnica liquidate in separati decreti. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; il titolo esecutivo è stato notificato nel marzo 2022.

Non avendo ottenuto il pagamento, il creditore ha proposto ricorso al TAR Calabria per l’esecuzione del giudicato, chiedendo che fosse ordinato all’ASP il pagamento delle somme, oltre agli interessi secondo il titolo e alle spese esecutive maturate dopo la sentenza. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la decisione civile è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata, sicché sussistono i presupposti dell’azione di ottemperanza previsti dagli artt. 112 ss. cod. proc. amm..

Il punto decisivo è l’onere probatorio. L’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria e doveva dimostrare di avervi provveduto. Non essendosi costituita, tale prova è mancata: il Collegio ne trae il accoglimento del ricorso e dichiara l’obbligo dell’ente di ottemperare al giudicato, con detrazione di quanto già eventualmente corrisposto.

Sulla domanda accessoria, il Tribunale riconosce gli interessi nella misura indicata dal titolo portato all’esecuzione. Quanto alle spese sostenute dopo l’emissione del titolo, il Collegio le qualifica come funzionali alla soddisfazione del credito e ne dispone il rimborso, liquidandole nella misura complessiva di euro 350,84, corrispondente alle voci documentate nel giudizio.

Il percorso si chiude sul piano esecutivo: è assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza per l’adempimento; in caso di inerzia, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che provvede entro i successivi novanta giorni su istanza della parte ricorrente e con i poteri necessari. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto, a carico dell’ente inadempiente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo in euro 1.286,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali, IVA e CPA, sono poste a carico dell’ASP. Il dispositivo ordina inoltre che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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