Irricevibile la conversione del permesso di soggiorno per asilo in permesso per lavoro (TAR Lazio n. 14386 del 27.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato ai titolari dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 251/2007 ha validità quinquennale, è rinnovabile e non è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La conversione è prevista solo per il permesso per protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 251/2007. L’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal d.l. n. 130/2020, non annovera il permesso per asilo tra i titoli di soggiorno convertibili, essendo il titolare dello status di rifugiato già abilitato all’accesso al lavoro subordinato e autonomo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, titolare dello status di rifugiato riconosciuto dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale, presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con provvedimento del Questore di Roma, l’istanza veniva dichiarata irricevibile, sul presupposto dell’impossibilità di convertire un permesso di soggiorno per asilo politico in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo un unico motivo di censura: l’errata applicazione dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 142/2015, che escluderebbe dalla conversione solo i permessi rilasciati per “richiesta asilo” e non quelli definitivi per asilo politico. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma si costituivano in giudizio, contestando il fondamento delle censure.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato. La decisione si fonda sul dato normativo dell’art. 23 d.lgs. n. 251/2007, che disciplina un regime differenziato tra lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Mentre il primo è riconosciuto a chi versa in una situazione di fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità o appartenenza a un gruppo sociale, la seconda è una forma di tutela residuale. La norma, al comma 2, prevede espressamente la convertibilità del permesso per protezione sussidiaria in permesso per motivi di lavoro, ma non contempla analoga facoltà per il permesso per asilo, la cui validità quinquennale e rinnovabilità rendono la conversione non necessaria.
La disciplina della Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata con l. n. 722/1954, posta a “pietra angolare” della protezione internazionale, garantisce al rifugiato una tutela piena, comprensiva dell’accesso al lavoro subordinato e autonomo, allo studio e ai servizi sociali. La conversione del permesso di soggiorno rappresenterebbe, secondo la Corte, una forma di tutela “dimidiata” per il rifugiato, che gode già di uno status più favorevole e non abbisogna della conversione in un titolo di soggiorno a finalità lavorativa.
A conferma di tale ricostruzione, l’art. 6, comma 1-bis, d.lgs. n. 286/1998, introdotto dal d.l. n. 130/2020, individua tassativamente i permessi di soggiorno convertibili in permesso per motivi di lavoro e nell’elenco non compare il permesso di soggiorno per asilo politico. La tipicità delle ipotesi di conversione, richiamata anche in sede cautelare, comporta che l’Amministrazione non possa accogliere istanze di conversione non previste dalla legge, con la conseguente legittimità del provvedimento di irricevibilità impugnato.
Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della specificità della fattispecie esaminata.
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Nota della Redazione
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