Soglia regionale di accreditamento dei laboratori e sindacato di ragionevolezza (TAR Molise n. 110 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La soglia minima di attività richiesta per l’accreditamento dei laboratori di diagnostica, individuata dall’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 in 200.000 esami annui, costituisce un valore di riferimento e non un vincolo per le Regioni, cui resta affidata la traduzione operativa più consona alle specificità territoriali. Il Commissario ad acta non è pertanto tenuto alla pedissequa trasposizione di tale misura e può fissare una soglia inferiore. La scelta di recepire la soglia ordinaria in un bacino regionale di ridotte dimensioni demografiche e con laboratori già polarizzati è manifestamente irragionevole, perché comprime il diritto alla salute e altera la concorrenza, creando posizioni dominanti e vuoti territoriali nell’erogazione accreditata. Il sindacato del giudice amministrativo, pur rispettoso dell’ampia discrezionalità politico-amministrativa, resta ammesso nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità.
Il Fatto
Titolari di laboratori privati di analisi accreditati impugnano il D.C.A. n. 7 del 15.02.2023, con il quale la Struttura Commissariale approva il Piano di riorganizzazione della rete dei laboratori della Regione Molise, unitamente agli atti presupposti. Il Piano recepisce la soglia minima di 200.000 prestazioni annue, superata la quale soltanto l’operatore — o l’aggregazione di operatori — può ottenere o conservare l’accreditamento.
I ricorrenti deducono la violazione delle garanzie partecipative, la sproporzione della soglia rispetto alla realtà regionale, l’elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Molise n. 306/2018 e il contrasto con i principi di concorrenza e trasparenza. L’Amministrazione resiste sostenendo l’ampia discrezionalità della scelta e la vincolatività della soglia fissata in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’interesse imprenditoriale privato è subordinato alle esigenze organizzative e di razionalizzazione della spesa sanitaria, in ragione della centralità del diritto alla salute ex art. 32 Cost. rispetto all’iniziativa economica privata dell’art. 41 Cost. Ne trae la conseguenza che anche la tutela della concorrenza va conciliata con la programmazione della spesa, specie nelle Regioni sottoposte a piano di rientro.
Il primo motivo è respinto: il provvedimento ha natura di atto di pianificazione e programmazione e, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 241/1990, non si applicano le regole sulla partecipazione al procedimento.
Il secondo motivo è accolto. L’art. 8-quater, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992 e l’Accordo del 2011 prevedono la soglia minima di efficienza, ma l’allegato A la qualifica espressamente come “proposta come riferimento”, ferma restando l’autonomia delle Regioni nella traduzione operativa. Il Commissario non era dunque vincolato alle 200.000 prestazioni e la scelta risulta irragionevole per una Regione di circa 300.000 abitanti: solo quattro dei quindici laboratori privati superano la soglia e in alcune aree neppure l’aggregazione di tutti consentirebbe di raggiungerla, con vuoto geografico nell’erogazione accreditata.
La difesa erariale aveva peraltro ammesso che la Struttura Commissariale aveva già ipotizzato soglie inferiori, non accettate dai Ministeri. Il verbale del Tavolo tecnico dell’11.04.2019 non conteneva alcuna indicazione vincolante: il Commissario si è erroneamente ritenuto obbligato alla trasposizione della misura ordinaria.
Il terzo motivo è accolto in parte. Il nuovo Piano non chiarisce come le modalità di aggregazione consentite valgano a prevenire concentrazioni e posizioni dominanti e non enuclea gli elementi già richiesti dalla sentenza n. 306/2018 (distanze massime, tempi di consegna): permane la contraddittorietà di un sistema che proclama l’inattendibilità dei laboratori sotto soglia e poi li ammette a erogare le prestazioni indifferibili. Non è invece condivisibile la censura di elusione del giudicato sul termine di adeguamento, fissato al 31.12.2024 e ritenuto congruo.
Il ricorso è quindi accolto per quanto di ragione, con annullamento del D.C.A. n. 7/2023 nei limiti della motivazione, assorbimento del quarto motivo e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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