L’impulso d’ufficio non supplisce l’onere di parte nella sospensione (TAR Puglia n. 1032 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella sospensione del processo amministrativo disposta ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., l'onere di chiedere la fissazione dell'udienza di prosecuzione entro il termine di novanta giorni resta a carico della parte, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.. La fissazione d'ufficio dell'udienza ai sensi dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a. non sostituisce l'impulso di parte: essa è preordinata alla verifica della persistenza della causa di sospensione e dell'eventuale inerzia, non alla riattivazione del giudizio. Accertata la cessazione della causa di sospensione e la mancata tempestiva prosecuzione, il giudizio è estinto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a..
Il Fatto
Con una sentenza di ottemperanza del 2014 il Tribunale aveva ordinato al Ministero della Giustizia di dare esecuzione a un decreto della Corte d'Appello di Lecce emesso su ricorso per irragionevole durata del processo, liquidando in favore della parte e, con distrazione, in favore del difensore le somme dovute. Nonostante la decisione non fosse stata impugnata, l'Amministrazione non ha eseguito il pagamento. Il difensore, nel proprio interesse, ha proposto un incidente di esecuzione chiedendo la nomina di un Commissario ad acta estraneo al Ministero.
Il Ministero ha resistito rappresentando la pendenza di procedimenti penali a carico del difensore e l'opportunità di sospendere le liquidazioni in via cautelativa. Con ordinanza collegiale del 2020 il Tribunale ha sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l'art. 80, comma 1, c.p.a., che impone alla parte di presentare istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa di sospensione. La disposizione va letta insieme all'art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che sanziona con l'estinzione la mancata prosecuzione.
Il Tribunale richiama integralmente i principi dell'Adunanza Plenaria n. 4/2024. Il meccanismo officioso dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a. non consente di sostituire l'onere di parte: esso serve a eliminare situazioni di stallo nei giudizi sospesi da lungo tempo, quando le parti non informano l'ufficio dell'esito della vicenda pregiudiziale. La fissazione d'ufficio mira unicamente a consentire al Collegio di verificare se la causa di sospensione sia cessata e se l'inerzia sia giustificata.
Nel caso concreto la sospensione era stata disposta in attesa della definizione del giudizio penale. La Corte d'Appello di Lecce ha riformato la decisione di primo grado dichiarando l'imputato non punibile per prescrizione, confermando la dichiarazione di falsità documentale e le statuizioni civili; la Cass. pen. Sez. V n. 5242/2025, depositata il 10 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso. La causa di sospensione è dunque cessata con la comunicazione di tale ultima pronuncia.
Da ciò il Collegio desume che la parte non ha proposto istanza di fissazione nel termine perentorio di novanta giorni, pur disponendo della conoscenza legale della cessazione della sospensione. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. Il Tribunale, rilevata d'ufficio la causa di estinzione, dispone la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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