FIS, comunicazione sindacale preventiva e diniego legittimo per tardività (TAR Lombardia n. 928 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegno di integrazione salariale, l’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 impone all’impresa di comunicare preventivamente le cause di sospensione o riduzione dell’attività tanto alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, quanto alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Le due categorie di destinatari sono distinte e l’adempimento non si esaurisce nel coinvolgimento della sola rappresentanza interna. Il messaggio INPS n. 802/2022 non è fonte normativa e non deroga alle modalità di comunicazione; esso ha consentito la trasmissione postuma solo per le istanze presentate nel periodo gennaio-marzo 2022. Ne consegue la legittimità del diniego quando la comunicazione alle organizzazioni maggiormente rappresentative sia omessa prima della presentazione dell’istanza, ovvero intervenuta dopo la scadenza del termine di efficacia della deroga e, comunque, dopo l’intero periodo cui l’istanza si riferisce.
Il Fatto
La società ricorrente opera nel settore dell’organizzazione di convegni e fiere ed è inquadrata nel settore commercio. A causa del rallentamento dell’attività connesso alle restrizioni pandemiche, dopo un accordo sindacale dell’11 febbraio 2022 presenta il 22 febbraio 2022 istanza di accesso al FIS, previsto dall’art. 2-bis del d.lgs. n. 148/2015, per complessive 26 settimane nel biennio mobile.
Nel maggio 2022 la società inoltra una nuova istanza per il periodo 1-31 maggio 2022. L’INPS, dopo ripetute richieste istruttorie, la rigetta con due distinte motivazioni: la consultazione sindacale non sarebbe stata correttamente esperita nei confronti di due sigle e la trasmissione sarebbe stata comunque postuma; inoltre dagli indicatori economico-finanziari non emergerebbe un andamento involutivo. La società impugna il diniego davanti al TAR Lombardia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che l’atto impugnato è plurimotivato e che, secondo un consolidato principio richiamato nella Cons. Stato sez. III n. 8924 del 14.11.2025, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse per sorreggere il provvedimento, con assorbimento delle censure relative alle altre.
Il giudice concentra quindi l’esame sulla prima contestazione, quella relativa alla consultazione sindacale. L’art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, come integrato dal d.l. n. 5/2022, distingue nettamente il piano delle rappresentanze interne da quello delle articolazioni territoriali delle associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Dai fatti emerge che a febbraio la società aveva trasmesso la comunicazione del solo accordo siglato con la RSA interna, mentre soltanto l’8 giugno 2022 ha inviato la comunicazione alle altre due sigle sindacali. La trasmissione postuma è però successiva sia all’istanza del 15 maggio 2022 sia all’intero periodo cui essa si riferisce.
Il richiamo al messaggio INPS n. 802/2022 non giova alla ricorrente: la deroga operava per le istanze presentate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, mentre nel periodo utile la comunicazione non era stata effettuata. Quando la trasmissione postuma è avvenuta, l’efficacia della sanatoria era già cessata. Il Collegio richiama sul punto l’orientamento espresso dal TAR Lombardia sez. III n. 1444 del 21.06.2019 e il parere del Consiglio di Stato n. 1227/2024, che escludono ogni attitudine derogatoria del messaggio.
Il motivo è dunque respinto e, per l’effetto, la seconda censura resta assorbita. Le spese sono integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della non sempre chiara sovrapposizione tra normativa e circolari applicative.
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Nota della Redazione
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