Nessun effetto caducante del giudicato TARI sugli esercizi successivi (Cons. Stato n. 10333 del 23.12.2024)
nessun dato identificativo di parti.
CONTENUTO:
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del piano finanziario e delle tariffe TARI relativi a un determinato esercizio non produce effetto caducante automatico sulle delibere di conferma adottate per gli esercizi finanziari successivi. Il ricorrente che deduca la violazione o elusione del giudicato per il riverbero dell’eccedenza di gettito accertata in passato deve allegare almeno un principio di prova che le medesime condizioni si siano riprodotte negli anni seguenti. Nel processo amministrativo, ispirato al modello dispositivo con metodo acquisitivo, il potere istruttorio del giudice non supplisce all’assenza di qualsiasi allegazione probatoria. Il termine per l’approvazione di tariffe e aliquote, previsto dall’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006, ha carattere perentorio, ma la sua violazione comporta solo l’applicazione delle tariffe dell’anno precedente, non l’illegittimità della delibera di conferma.
Il Fatto
Con sentenza del TAR Molise, alcuni cittadini di un Comune avevano ottenuto l’annullamento delle delibere di approvazione del piano finanziario e delle tariffe TARI per l’anno 2015, con accertamento di un’eccedenza di gettito che l’ente avrebbe dovuto portare in detrazione.
Il Comune, negli anni seguenti, aveva confermato il piano e le tariffe già approvati. I ricorrenti impugnavano la delibera commissariale con cui, per l’esercizio 2019, venivano confermate le tariffe del 2018, unitamente agli atti presupposti, deducendo elusione del giudicato e illegittimità derivata. Il TAR rigettava il ricorso; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame per una ragione decisiva: non sussiste un minimo principio di prova che l’eccedenza di gettito rilevata per il 2015 si sia riverberata a cascata negli esercizi successivi. Gli appellanti pretendono, in sostanza, che le statuizioni di annullamento relative a un singolo esercizio abbiano una sorta di effetto caducante sulle deliberazioni riferite agli anni seguenti. La Corte condivide il ragionamento del primo Giudice: resta del tutto indimostrato che si siano riprodotte le medesime condizioni pregresse.
Sul piano processuale, il Collegio richiama il reticolo dell’art. 63, comma 1, c.p.a. e dell’art. 64, comma 1, c.p.a., letti in collegamento con l’art. 2697 c.c.. Il principio dispositivo che governa il giudizio amministrativo demanda alla parte ricorrente la dimostrazione, almeno sotto forma di principio di prova, del vizio dell’atto. Il modello è quello dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l’onere della prova si attenua ma non si annulla: il giudice può soccorrere la parte che versi in oggettiva difficoltà, purché questa abbia offerto un principio di prova (richiamata Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4247 del 2024). Il potere istruttorio non consente di assecondare un’istanza priva di qualsiasi rilevanza.
Quanto alla tardività, la Sezione ribadisce che il termine dell’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006 è perentorio e non ordinatorio (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4409 del 2014). La conseguenza sanzionatoria è però l’applicazione delle tariffe dell’anno precedente: il rispetto del termine è condizione per applicare retroattivamente le nuove tariffe, non presupposto di legittimità della delibera di conferma.
Il Collegio esclude infine che l’istruttoria disposta in un diverso giudizio vincoli il Giudice a disporne un’altra e che il prospetto contabile versato in memoria sia sufficiente, non potendosi ridurre la rendicontazione del vincolo di legge al mero confronto tra somme accertate e spese impegnate. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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