Cambio di destinazione d’uso non dichiarato e ordine di ripristino legittimo (Cons. Stato n. 10081 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento di destinazione d’uso di un immobile realizzato in assenza di titolo edilizio e non dichiarato nella denuncia di inizio attività integra un abuso edilizio legittimamente sanzionato con ordine di ripristino. L’ordine di ripristino ha carattere vincolato: è sufficiente la descrizione degli abusi accertati e non è richiesta una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, né la preventiva comunicazione degli avvisi partecipativi, poiché il provvedimento finale avrebbe identico contenuto. Il cambio di destinazione d’uso in difformità dallo strumento urbanistico non è sanabile, con conseguente legittimità del diniego di accertamento di conformità. Le dichiarazioni rese dal privato nella relazione di asseveramento allegata alla DIA lo vincolano e possono essere utilizzate dall’Amministrazione per accertare l’abuso.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un immobile in Priverno, originariamente realizzato come edificio scolastico rurale. Il Comune lo aveva inserito nel piano di valorizzazione e dismissioni, censendolo come ex scuola rurale. Con atto di transazione, approvato dalla Giunta municipale, l’immobile sarebbe stato retrocesso ai precedenti proprietari, che poi lo hanno alienato alla società. Quest’ultima ha presentato una DIA per interventi di manutenzione straordinaria, dichiarando espressamente di mantenere la destinazione a edificio scolastico.
Con ordinanza dirigenziale il Comune ha accertato difformità rispetto alla DIA, tra cui un mutamento di destinazione d’uso da scuola rurale ad abitazione, e ha ingiunto la riduzione in pristino. Ha poi respinto l’istanza di accertamento di conformità. Il TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. La società ha proposto appello, lamentando l’erronea valutazione della destinazione impressa al bene e della DIA in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara l’appello infondato nel merito, assorbendo le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso di primo grado. Il nucleo argomentativo ruota attorno alle dichiarazioni contenute nella relazione di asseveramento allegata alla DIA del 3 dicembre 2013. In quel documento la stessa appellante aveva affermato che le opere riguardavano un fabbricato con destinazione funzionale di edificio scolastico e che non modificavano la originaria destinazione d’uso. Tali affermazioni risultano ribadite sia nei rilievi ante-operam sia in quelli post-operam.
Su questa base il Consiglio di Stato ritiene che l’appellante abbia mutato la destinazione d’uso in assenza di titolo edilizio. L’Amministrazione ha quindi emesso l’ordine di ripristino in modo doveroso, ai sensi dell’art. 16, l. reg. n. 15/2008, che qualifica come abusivi gli interventi di ristrutturazione edilizia e i cambi di destinazione d’uso in assenza di titolo abilitativo.
La Corte esclude che il piano di valorizzazione e dismissioni possa smentire tale conclusione: esso contemplava la scuola ma nulla disponeva sul cambio di destinazione, che avrebbe dovuto seguire l’iter previsto dal locale strumento urbanistico. Analogamente irrilevante è la transazione, poiché la Giunta si limitò ad approvare una proposta mai formalmente sottoscritta dall’organo rappresentativo dell’ente.
Quanto alla compatibilità urbanistica, la destinazione residenziale impressa di fatto è ritenuta del tutto incompatibile con quella agricola della zona. I manufatti ammessi in zona agricola riguardano le abitazioni del conduttore del fondo e quelle funzionali alle esigenze dell’agricoltura, non certo una destinazione abitativa autonoma. La Corte sottolinea inoltre che con la DIA la società non aveva rappresentato alcuna volontà di cambio di destinazione, avendo anzi dichiarato di mantenere l’uso scolastico.
Infine, il Collegio respinge le censure di difetto di motivazione e di mancata partecipazione procedimentale. L’ordine di ripristino ha carattere vincolato e si ritiene motivato con la semplice descrizione degli abusi; anche un’eventuale compulsazione procedimentale avrebbe condotto a un provvedimento di identico tenore. Il cambio di destinazione in difformità dallo strumento urbanistico impediva la sanatoria, rendendo legittimo il diniego. L’appello principale è quindi rigettato, con improcedibilità di quello incidentale e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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