Incentivi fotovoltaici: legittima la decadenza per difetto di titolo autorizzativo (Cons. Stato n. 10332 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi fotovoltaici del Secondo Conto Energia, il GSE è legittimato a dichiarare la decadenza dal beneficio quando il soggetto responsabile non sia titolare dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto. Il c.d. principio di allineamento tra responsabilità dell’esercizio e titolarità del titolo autorizzativo si desume dall’art. 12, commi 3 e 4, d.lgs. n. 387/2003, dall’art. 2, comma 1, lett. h), d.m. 19 febbraio 2007 e dalla deliberazione AEEG n. 90/2007. Il controllo del Gestore è di natura formale e non invade le competenze regionali, limitandosi a verificare la riferibilità soggettiva del titolo. Nell’ambito del riesame ex art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, il provvedimento è adeguatamente motivato quando compara l’interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse e l’interesse privato alla conservazione del beneficio, escludendo l’affidamento tutelabile in presenza di violazione rilevante.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe incentivanti del Secondo Conto Energia subiva dal GSE l’avvio di un procedimento di verifica ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011. Il Gestore riscontrava un disallineamento tra la titolarità dell’autorizzazione unica e la qualità di soggetto responsabile dichiarata ai fini dell’accesso agli incentivi: l’autorizzazione risultava rilasciata a una società diversa dal richiedente.

Il GSE disponeva quindi la decadenza dalle tariffe e, a seguito di istanza di riesame ex art. 56, commi 7 e 8, d.l. n. 76/2020, respingeva l’istanza ritenendo prevalente l’interesse pubblico. Il TAR Lazio respingeva il ricorso avverso la decadenza, ma accoglieva i secondi motivi aggiunti per difetto di motivazione del provvedimento di riesame, annullandolo. Proponevano appello principale il Gestore e appello incidentale le società.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità dell’appello principale. La riattivazione del procedimento di riesame costituisce attività doverosa imposta dalla provvisoria esecutività della sentenza, non conformazione spontanea, e non priva il Gestore dell’interesse a coltivare l’appello.

Nel merito, il Consiglio di Stato accoglie la censura del GSE sulla ritenuta carenza motivazionale. Il provvedimento di riesame ha valorizzato l’interesse pubblico al corretto utilizzo delle risorse, gravanti sulla collettività, e ha escluso la prevalenza dell’interesse privato in ragione della tipologia della violazione accertata, riconducibile all’Allegato 1, lett. j), d.m. 31 gennaio 2014. Il richiamo al difetto di buona fede dell’operatore è stato ritenuto non improprio, quale elemento di apprezzamento della situazione fattuale e di esclusione dell’affidamento tutelabile. Correttamente il TAR ha escluso l’applicazione retroattiva del limite temporale dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 ai procedimenti già definiti.

Quanto all’appello incidentale, la Corte conferma che il controllo del GSE è di carattere formale e non sindaca la legittimità dell’autorizzazione regionale, ma solo la sua riferibilità soggettiva al richiedente. Le volture mai assentite dalla Regione non determinano novazione soggettiva del titolo, né la carenza può essere surrogata da accordi privatistici. Il principio di allineamento trova fondamento legislativo e regolamentare. La violazione è rilevante, a prescindere dall’assenza di vantaggio economico indebito.

Il provvedimento di decadenza non costituisce esercizio di autotutela, ma espressione del potere di controllo ex art. 42 d.lgs. n. 28/2011, di natura doverosa e ad esito vincolato, non essendovi stata alcuna positiva valutazione del requisito in sede di ammissione. L’affidamento è escluso dall’autoresponsabilità dell’operatore. La fattispecie non consente la mera decurtazione dell’incentivo, riservata alle violazioni di minore entità. L’appello incidentale è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *