Cessione del credito anteriore al pignoramento esclude la compensazione (Cons. Stato n. 10336 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessione del credito notificata al debitore ceduto anteriormente al pignoramento presso terzi è pienamente opponibile al creditore pignorante e sottrae il credito stesso alla procedura esecutiva. A tale conclusione conduce la lettura a contrario dell’art. 2914, comma 1, n. 2, cod. civ., che fa salve le cessioni notificate o accettate prima del pignoramento. Il credito così fuoriuscito dal patrimonio del debitore esecutato diviene inesigibile e, per tale ragione, difetta del requisito essenziale richiesto dall’art. 1243 cod. civ. perché operi la compensazione, tanto legale quanto giudiziale. Il pagamento eseguito dal terzo pignorato in favore del creditore procedente, qualificabile come adempimento del terzo ex art. 1180 cod. civ., non genera alcun diritto di restituzione verso il cessionario, estraneo alla vicenda esecutiva. La compensazione non può inoltre essere opposta invocando una riserva formulata in sede di accettazione della cessione, quando essa afferisca a crediti sorti da rapporti del tutto distinti.

Il Fatto

La banca, creditrice cessionaria di un credito vantato da una società agricola nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici in forza di una convenzione tariffaria, ottenne dal TAR Lazio un decreto ingiuntivo per oltre duecentomila euro, oltre interessi legali.

Il Gestore propose opposizione, sostenendo che il proprio credito si era estinto per compensazione legale, già perfezionatasi in date anteriori, e in subordine per compensazione giudiziale. Il TAR respinse l’opposizione e confermò il decreto. Il Gestore appellò, deducendo l’erronea esclusione dei presupposti di entrambe le forme di compensazione, il travisamento della vicenda relativa alla cessione e l’asserita nullità del negozio di cessione per effetto del riconoscimento del credito restitutorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il primo motivo, relativo allo stralcio di una memoria difensiva nel giudizio di primo grado, è disatteso: la memoria tardiva va considerata tamquam non esset e ciò non preclude affatto l’esercizio del diritto di difesa in appello.

Il nucleo della decisione riguarda i presupposti della compensazione. La notifica della cessione del credito al debitore ceduto risale al 2013, mentre il pignoramento presso terzi è del 22 ottobre 2015, notificato il 26 ottobre 2015. Poiché la notificazione della cessione precede il pignoramento, la cessione era opponibile al creditore pignorante: il credito era già fuoriuscito dal patrimonio del debitore esecutato e non era più pignorabile.

Da qui la conseguenza sul piano sostanziale. La sottrazione del credito alla procedura esecutiva lo rende inesigibile, privandolo di una qualità essenziale richiesta dall’art. 1243 cod. civ. ai fini della compensazione. Il Collegio precisa che l’esigibilità presuppone un obbligo di pagamento del debitore, obbligo che nella specie non sussiste: il pagamento effettuato dal Gestore ai creditori nella procedura esecutiva costituisce pagamento di un debito altrui ex art. 1180 cod. civ., non già pagamento del debitor debitoris, e non legittima alcuna pretesa restitutoria verso il cessionario, rimasto estraneo alla vicenda del pignoramento.

La Corte aggiunge un’ulteriore ragione, autonoma: il credito della banca era soggetto a termini di pagamento rateale, circostanza che ne esclude comunque la piena esigibilità. Il Gestore non ha poi fornito prova della certezza e pronta liquidabilità del proprio asserito credito restitutorio, requisito richiesto dall’art. 1243, comma 2, cod. civ. per la compensazione giudiziale.

Il quarto motivo è infine respinto sul piano della validità della cessione: riconoscere un credito del Gestore verso la banca equivarrebbe a porre nel nulla un negozio di cessione valido e mai contestato, non potendosi compensare un debito derivante da una cessione con un credito sorto da una distinta vicenda contrattuale. La riserva di opporre la compensazione, espressa in sede di accettazione, afferisce solo alle eccezioni riferibili alla cedente e non a crediti maturati verso soggetti diversi. Le spese di lite sono compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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