L’ottemperanza non richiede un comando puntuale: basta l’effetto conformativo della motivazione (TAR Puglia n. 485 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ha natura composita, comprensiva di azioni meramente esecutive e di azioni di cognizione, il cui comune denominatore è l’esistenza di una sentenza passata in giudicato e la cui finalità è dare concretezza al diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost.. Nell’interpretare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire, il giudice dell’ottemperanza può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, esercitando una giurisdizione estesa al merito che gli consente di sindacare pienamente l’attività successiva dell’Amministrazione. Nei casi di annullamento di un provvedimento illegittimamente opposto a una pretesa del privato, l’effetto conformativo discende non solo dal dispositivo ma anche dalla motivazione, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico e ne chiarisce la portata. L’avvio di mere attività istruttorie preparatorie non esclude l’inottemperanza, ma può giustificare il rigetto della richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Le ricorrenti, in qualità di amministratrici di sostegno di persone diversamente abili, avevano ottenuto l’annullamento del provvedimento con cui l’ASL di Foggia aveva rigettato l’istanza di attivazione del servizio di trasporto da e verso un Centro diurno socio-educativo e riabilitativo convenzionato, ai sensi dell’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010. L’Amministrazione aveva infatti rinviato sine die l’erogazione del servizio, in attesa della conclusione di un “tavolo di lavoro” e di indicazioni regionali sulle fonti di finanziamento.
A distanza di oltre un anno dalla sentenza di annullamento, il servizio risultava ancora non erogato. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’ASL di Foggia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza ottemperanda fosse priva di un comando preciso e puntuale, e ha rappresentato di aver avviato le necessarie attività istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha disatteso l’eccezione di inammissibilità, richiamando la natura composita del giudizio di ottemperanza. Secondo l’Adunanza plenaria n. 2/2013, il giudice dell’ottemperanza è il giudice naturale della conformazione dell’attività amministrativa successiva al giudicato, e la “polisemicità” del giudizio comprende azioni sia esecutive sia cognitorie. Già l’Adunanza plenaria n. 9/2008 aveva riconosciuto al giudice il potere di adottare, in sede di interpretazione integrativa del precetto, una statuizione analoga a quella di un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo i problemi interpretativi devoluti alla propria giurisdizione.
Il Collegio ha quindi escluso che la sentenza ottemperanda fosse priva di un comando preciso. La motivazione di quel provvedimento, richiamando l’art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 860/2022, aveva chiaramente affermato che l’ASL “deve senz’altro provvedere ad erogare il servizio”. La norma regionale, ha osservato il Collegio, indica con precisione oggetto, soggetti beneficiari, destinazioni e finalità del trasporto, configurando un potere vincolato dell’Amministrazione. La sentenza aveva inoltre stigmatizzato la proroga sine die realizzata mediante il rinvio a tavoli tecnici, rendendo necessaria l’effettiva e definitiva erogazione del servizio.
La Corte ha valorizzato la lettura sistematica della sentenza ottemperanda, che considera dispositivo e motivazione come un insieme inscindibile: è dalla motivazione che discende in tutta la sua pienezza l’effetto conformativo, quale vincolo per l’Amministrazione di agire secondo le coordinate tracciate dal giudice nella decisione della controversia. Il richiamo a precedenti giurisprudenziali, facendone propri i contenuti, non ridimensiona ma corrobora il portato motivazionale del provvedimento.
Quanto all’inerzia, il Collegio ha rilevato che l’avvio di attività istruttorie ancora in fieri conferma il perdurante inadempimento dell’obbligo di attivarsi in via effettiva e definitiva. Tale circostanza ha tuttavia giustificato il rigetto della richiesta di penalità di mora, ritenuta non congrua. Il ricorso è stato accolto, con l’ordine all’ASL di Foggia di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni e la nomina sin d’ora del Direttore generale dell’ASL di Bari quale commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inadempimento.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.