Vinca e impatto cumulativo: il divieto regionale non richiede prova dell’incidenza (TAR Puglia n. 1033 del 02.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione di incidenza ambientale appropriata l’amministrazione non è tenuta a dimostrare analiticamente l’impatto cumulativo quando la struttura da autorizzare sia simile ad altra già realizzata all’interno del sito Natura 2000 e alla stessa ravvicinata. La similitudine e la vicinanza rendono di per sé evidente l’impatto cumulativo su habitat e specie, da valutare secondo il principio di precauzione e dunque come probabilità di incidenze significative. Il collocamento dell’intervento in area esterna al bosco, ancorché qualificata come area annessa, non esonera dalla VINCA, poiché l’art. 6, paragrafo 3, della Direttiva 92/43/CEE e l’art. 5 d.P.R. n. 357/1997 riguardano anche i progetti esterni al sito che possano incidere su di esso, singolarmente o congiuntamente ad altri.

Il Fatto

La ricorrente gestisce un parco avventura inserito nell’elenco regionale dei boschi didattici, all’interno di un sito di importanza comunitaria e zona speciale di conservazione. Ha ottenuto l’ammissione a un finanziamento pubblico per un progetto volto ad arricchire il percorso naturalistico con nidi artificiali, area giochi, area pic-nic e una struttura destinata ad aula didattica e punto di ristoro.

Le aree interessate ricadono in due particelle: l’una propriamente boscata, destinata ai nidi; l’altra a seminativo, esterna al bosco, su cui è prevista la struttura didattica. La Regione ha attivato la VINCA appropriata e l’ha conclusa con parere favorevole recante, tra le altre, la prescrizione di non realizzare le strutture ricettive, per evitare impatti cumulativi su aree già antropizzate di notevole valore ecologico, poste a meno di trecento metri da strutture analoghe già presenti nel bosco. La ricorrente impugna la prescrizione, deducendo l’illegittimità per violazione della normativa di settore e eccesso di potere; la Regione eccepisce la sopravvenuta carenza d’interesse per il rilascio di un accertamento di compatibilità paesaggistica comunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione processuale, poiché il ricorso non merita accoglimento nel merito. Il nucleo della controversia è se il divieto regionale potesse fondarsi sull’impatto cumulativo derivante dalla vicinanza della nuova struttura a quella già esistente, nonostante l’intervento fosse collocato in area esterna al bosco.

La tesi ricorrente muove dalla qualificazione della particella a seminativo come area annessa al bosco ai sensi delle linee guida regionali, che consentirebbero nuove strutture proprio in tali aree. Il Tribunale non segue questo percorso. L’area di intervento ricade interamente nella zona speciale di conservazione e nel sito Natura 2000, e la valutazione di incidenza è disciplinata dall’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, che impone una procedura progressiva di valutazione degli effetti negativi significativi.

Il Collegio sottolinea che le disposizioni del paragrafo 3 non si limitano ai progetti realizzati all’interno del sito: esse riguardano anche gli interventi esterni che possano avere un effetto significativo su di esso, indipendentemente dalla distanza. Ne consegue che il posizionamento in area annessa non modifica la valutazione demandata all’amministrazione in sede di VINCA appropriata.

Quanto al merito della prescrizione, il Tribunale rileva che essa è scaturita dalla presenza, nelle immediate vicinanze della particella interessata, di una struttura simile già realizzata all’interno del bosco. La similitudine delle strutture e la vicinanza non contestata rendono di per sé evidente l’impatto cumulativo su habitat e specie, che va valutato alla luce del principio di precauzione e quindi come probabilità di incidenze significative.

Il Collegio richiama l’art. 5 d.P.R. n. 357/1997, che impone di considerare gli effetti degli interventi sul sito anche congiuntamente ad altri, e la regola dell’art. 6, paragrafo 3: l’accordo può essere dato solo dopo aver acquisito la certezza che il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito, adottando misure di attenuazione. Su questa base il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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