Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta elettronica docenti (TAR Campania n. 902 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, ordina all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al dispositivo. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte del giudicato relativa alle spese di lite, ove titolare del credito sia il difensore antistatario e non la parte, poiché questi dispone di autonomo titolo di credito distinto da quello dell’assistito. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di disporre la penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro del Tribunale di Napoli una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, con i relativi buoni di euro 500,00 ciascuno, oltre interessi, e alla rifusione parziale delle spese di lite.
In mancanza di adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’assegnazione di un termine all’Amministrazione, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
L’ordine è stato però circoscritto con esclusione della parte riferita alle spese di lite. Il ricorso in ottemperanza non era stato proposto anche dal difensore antistatario, titolare per ciò solo di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Il Collegio ha richiamato sul punto Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008 e n. 21070 dell’1.10.2009.
È stato designato Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, ed entro sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza, il Commissario compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione; le spese della funzione commissariale, ove dovute, sono poste a carico del Ministero e liquidate come da dispositivo.
Infine, accolto il ricorso, è stata disposta la penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
Nota della Redazione
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