PTR lombardo e riduzione consumo suolo: tavole ricognitive e difetto sopravvenuto interesse (TAR Lombardia n. 1034 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le tavole dell’Integrazione del Piano Territoriale Regionale adottate ai sensi della l.r. n. 31/2014 non hanno valore conformativo, ma carattere ricognitivo o progettuale, e non sono idonee a ledere in via immediata la posizione del proprietario. L’esatta individuazione delle variabili connesse alla riduzione del consumo di suolo e l’assunzione del relativo profilo tecnico-giuridico, anche conformativo, sono assegnate dalla legge alla Carta del consumo di suolo del PGT, redatta dai Comuni sulla base dei criteri regionali. Ne consegue che il ricorso avverso la delibera regionale di approvazione del PTR, non accompagnato dall’impugnazione del successivo aggiornamento che ha modificato le medesime tavole, è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non avendo l’eventuale annullamento efficacia caducante sull’atto successivo.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di alcuni compendi immobiliari siti nel territorio di un Comune lombardo. Alcuni sono già edificati e destinati ad attività produttive e artigianali, versanti in condizioni di dismissione e obsolescenza funzionale; un terzo è libero da edificazioni ma inserito in un contesto urbanizzato. In sede di formazione del PTR la società ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 21, comma 2, l.r. n. 12/2005, chiedendo l’attribuzione della classificazione di superficie urbanizzata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), l.r. n. 31/2014, onde favorire interventi di riqualificazione e rigenerazione.

Il Consiglio regionale ha respinto le osservazioni con la deliberazione n. 411 del 19.12.2018, confermando le previsioni degli elaborati già adottati nel 2017. La società ha impugnato la delibera, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto tre profili: la contraddizione tra classificazione cartografica e stato effettivo dei luoghi; il contrasto con le politiche di riuso e rigenerazione fatte proprie dallo stesso PTR e dall’art. 2 l.r. n. 31/2014; l’illegittimità della motivazione per inattendibilità della banca dati utilizzata. La Regione si è costituita eccependo la carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L’eventuale annullamento della delibera impugnata non recherebbe alcun vantaggio alla ricorrente, perché la destinazione impressa alle aree è ormai consolidata in virtù di atti successivi validi ed efficaci.

Un primo profilo attiene alla pianificazione comunale. Il Tribunale richiama la propria sentenza n. 2283/2017, confermata in appello dal Cons. Stato n. 835 del 26.1.2024, con cui era stato respinto il ricorso della stessa società avverso la pianificazione urbanistica comunale, con conferma della zonizzazione agricola delle aree. La destinazione urbanistica delle aree in argomento risulta quindi definitivamente accertata.

Il secondo profilo riguarda l’aggiornamento regionale. La Regione ha riferito che con delibera di C.R. n. 2064 del 24.11.2021 è stato approvato l’Aggiornamento 2021 dell’Integrazione del PTR, che ha modificato, tra le altre, le due tavole richiamate nel ricorso: la 04.C1 “Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile” e la 04.C2 “Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione”. Poiché tale provvedimento non è stato impugnato, l’eventuale annullamento dell’atto del 2018 non avrebbe efficacia caducante sull’aggiornamento del 2021.

Il Collegio aggiunge un rilievo sostanziale di ordine generale. Le classificazioni contenute nelle tavole 04.C1 e 04.C2 non hanno efficacia immediatamente lesiva, perché possiedono unicamente valore ricognitivo. L’individuazione delle variabili connesse alle azioni di riduzione del consumo di suolo e l’assunzione del relativo profilo tecnico-giuridico, anche conformativo, sono assegnate dall’art. 10, comma 1, lett. e-bis), l.r. n. 12/2005 alla Carta del consumo di suolo del PGT, che i Comuni devono redigere sulla base dei criteri regionali. A quest’ultima occorre dunque riferirsi per ogni profilo giuridicamente rilevante, a prescindere dal contenuto delle tavole del PTR.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese del giudizio per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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