Autorizzazione unica parco eolico: verifica formale e competenza della conferenza di servizi (Cons. Stato n. 10357 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico, la verifica affidata all’amministrazione procedente è di natura esclusivamente formale ed estrinseca, limitandosi al controllo circa l’avvenuta produzione della documentazione richiesta. Ogni valutazione sull’idoneità qualitativa della documentazione, nonché la richiesta di integrazioni o chiarimenti, spetta alla conferenza di servizi. È pertanto illegittimo il provvedimento che dichiari l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza svolgendo un esame di merito in sede di verifica formale. Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza per parchi eolici è sufficiente la richiesta di espropriazione delle aree ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 11 aprile 2022 domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e della DGR n. 3/25 del 2018, per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico di potenza complessiva di 84 MW, denominato “Petra Bianca”, nei Comuni di Luras, Tempio Pausania, Calangianus e Aggius. Dopo la sospensione disposta dalla Regione in pendenza del procedimento di v.i.a., la società chiede il riavvio nel maggio 2023.
La Regione, all’esito di reiterate richieste di integrazione documentale, con nota del 18 gennaio 2024 comunica l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza, rilevando il permanere della carenza di elementi minimi essenziali, e non convoca la conferenza di servizi. Il TAR per la Sardegna respinge il ricorso con sentenza n. 861/2024. La società appella, articolando quattro motivi e chiedendo misure cautelari, poi accolte con ordinanza ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare le eccezioni della Regione. Quanto all’acquiescenza, il riscontro alle richieste istruttorie non esprime una volontà incompatibile con la contestazione del provvedimento: secondo la costante giurisprudenza, richiamata anche con Cons. Stato, sez. IV, n. 6481 del 2025, rilevano solo condotte chiare e inequivocabili, non quelle legate a una logica di riduzione del pregiudizio. L’eccezione di inammissibilità del ricorso è a sua volta respinta per difetto di specificità, applicandosi agli atti difensivi i criteri di chiarezza e specificità desumibili dagli artt. 3, comma 2, e 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Nel merito, il primo e il secondo motivo sono fondati. La Corte ricostruisce il riparto di competenze fissato dalle linee guida regionali: l’art. 9, comma 2, impone un controllo formale sulla documentazione entro cinque giorni lavorativi; l’art. 10, comma 2, assegna alla conferenza di servizi l’accertamento dell’idoneità della documentazione, con facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti. La verifica formale è dunque un controllo estrinseco e rapido circa l’avvenuta produzione degli elaborati elencati nell’art. 7, mentre la valutazione qualitativa appartiene alla conferenza.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento regionale, che ha archiviato l’istanza svolgendo un esame di merito in una sede non competente. Il Collegio precisa inoltre, quanto alla disponibilità delle aree, che per i parchi eolici è sufficiente la richiesta di procedere all’espropriazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, diversamente da quanto previsto per il fotovoltaico e per le procedure di PAS.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo e del quarto, nonché l’irrilevanza della questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 TFUE, poiché i motivi accolti sono satisfattivi dell’interesse azionato. Il Collegio osserva infine che la questione di costituzionalità è sub iudice davanti alla Corte costituzionale e che il rappresentante unico statale potrà, nella sede della conferenza, invitare al rispetto della Costituzione e delle norme dell’Unione.
In riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento di archiviazione è annullato, con obbligo per la Regione di convocare la conferenza di servizi, che valuterà l’accoglibilità dell’istanza. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.