Crediti d’imposta per bonus edilizi e atti endoprocedimentali: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 196 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza in materia di tributi costituiscono atti endoprocedimentali e meramente istruttori, privi di autonoma idoneità lesiva, la cui impugnazione è consentita soltanto unitamente all’avviso di accertamento definitivo, riservato alla cognizione del giudice tributario ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Non può essere sindacato dal giudice amministrativo il blocco amministrativo della piattaforma di cessione crediti d’imposta, quando lo stesso trae origine da un provvedimento cautelare penale di sequestro. La prospettazione di un’azione amministrativa atipica e degli effetti lesivi de facto non elide la natura intrinsecamente tributaria dei singoli provvedimenti impugnati, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo un percorso giurisdizionale specializzato e munito di strumenti cautelari.
Il Fatto
Due società ricorrenti impugnavano dinanzi al TAR Puglia i processi verbali di constatazione emessi dai Nuclei PEF della Guardia di Finanza di Bari e Foggia nel dicembre 2025, l’avviso di annullamento catastale in autotutela del 2022, la comunicazione di notizia di reato trasmessa all’Autorità giudiziaria penale e il blocco amministrativo della piattaforma cessione crediti d’imposta attivato nel dicembre 2021. Le società lamentavano l’applicazione retroattiva della normativa antifrode a operazioni concluse prima dell’11 novembre 2021 e l’abuso del potere amministrativo, prospettando un’azione amministrativa atipica e sproporzionata protrattasi per oltre quattro anni, tale da paralizzare l’operatività aziendale e impedire l’utilizzo dei crediti d’imposta maturati. I ricorsi erano affidati a motivi di illegittimità genetica e funzionale degli atti, nonché a vizi procedurali e istruttori, con richiesta di annullamento e, in via cautelare, di sospensione immediata degli effetti, oltre che di rimessione alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. e degli artt. 19 e 21-bis del D.Lgs. 546/1992.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ravvisando la giurisdizione del giudice tributario. La qualificazione unitaria degli atti impugnati, ricostruiti come espressione di un’azione amministrativa atipica, non è stata condivisa alla luce della natura intrinseca dei singoli provvedimenti: i processi verbali di constatazione costituiscono atti endoprocedimentali la cui naturale conclusione è l’avviso di accertamento, unico atto impugnabile dinanzi al giudice tributario. Quanto al blocco amministrativo della piattaforma crediti, il tribunale ha evidenziato che lo stesso traeva origine da un provvedimento cautelare penale di sequestro, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 40012 del 2022, non potendo il giudice amministrativo sindacare gli atti dell’autorità giudiziaria penale. In relazione all’annullamento catastale, lo stesso era già stato impugnato in autonomo ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Foggia, ove potevano essere richieste le necessarie misure cautelari.
Il tribunale ha escluso che le doglianze sul periculum in mora e sul preteso vuoto di tutela potessero superare l’ostacolo della giurisdizione, osservando che il diritto al ricorso effettivo, sancito dall’art. 47 della Carta di Nizza e dall’art. 13 CEDU, non implica la libertà di scelta del foro ma la predisposizione di un percorso giurisdizionale effettivo e legittimo. Il sistema ordinamentale prevede per le controversie tributarie un giudice specializzato munito di strumenti cautelari ex art. 47 del D.Lgs. 546/1992. La questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata non è stata ritenuta rilevante, spettando l’eventuale rimessione al giudice tributario nell’ambito del giudizio di propria competenza. Il TAR ha condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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