Compensazione spese e silenzio sulla cittadinanza: no alle ragioni organizzative (Cons. Stato n. 10368 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di lite per gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., non può fondarsi sul sovraccarico organizzativo dell’Amministrazione. Le ragioni giustificatrici della deroga al criterio di soccombenza devono essere inerenti al processo, non all’organizzazione interna di una parte. Il carattere eccezionale del termine di conclusione del procedimento di cittadinanza, fissato dall’art. 9 della legge n. 91/1992, incorpora già il favor per l’Amministrazione in ragione delle difficoltà operative: valorizzarlo anche sul piano delle spese integra una duplicazione ingiustificata. Non sussiste la soccombenza virtuale idonea a giustificare la compensazione quando il Ministero ometta di provvedere entro il termine e lo faccia solo dopo il ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2019 ai sensi dell’art. 9, primo comma, lett. f), della legge n. 91/1992.

Dopo la proposizione del ricorso il Ministero ha emanato il decreto di concessione, nel febbraio 2024. Il giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese, valorizzando i dati sul numero crescente di domande e la complessità istruttoria della procedura. Il ricorrente ha appellato lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. per difetto delle ragioni derogatorie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto i due indirizzi della Sezione. Un primo gruppo di pronunce, distribuite tra il 2016 e il 2022, aveva ritenuto che il giudice amministrativo potesse tener conto delle questioni organizzative nei giudizi seriali, del diffuso contenzioso e della scopertura degli organici: si richiamano, tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, n. 3513 del 2016, n. 4655 del 2016 e n. 5972 del 2022.

Un indirizzo successivo, al quale il Collegio aderisce, ha però riformato le compensazioni in fattispecie analoghe. La valorizzazione delle condizioni operative dell’Amministrazione si risolve in una formula di stile, generica e spendibile in modo indifferenziato, sostanzialmente elusiva dell’obbligo di esternare l’eccezionalità e la gravità dei motivi derogatori: in termini, Cons. Stato, Sez. III, n. 3931 del 2023 e n. 747 del 2022.

La disciplina sulla cittadinanza prevede un termine eccezionale, dapprima di 48 mesi ai sensi del d.l. n. 113/2018, applicabile ratione temporis, poi rimodulato dal d.l. n. 130/2020. Tale termine esorbita largamente i 180 giorni dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il legislatore ha quindi già valutato ex ante la sostenibilità del termine rispetto ai flussi crescenti, noti da anni. Il Ministero, inoltre, ha dimostrato una riorganizzazione interna con saldo netto positivo delle pratiche lavorate dal 2019 al 2022.

Ne deriva che il preteso carattere ingovernabile del fenomeno non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ.. Tali ragioni devono inerire al processo, non all’organizzazione interna di una parte, e la condanna alle spese prescinde da ogni valutazione sulla colpa dell’Amministrazione. Nel caso concreto ricorre una pacifica ipotesi di soccombenza virtuale, avendo il Ministero sforato il termine di quasi quattro mesi e provveduto solo dopo il ricorso: l’appello va dunque accolto, con regolazione delle spese di entrambi i gradi secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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