Self cleaning e affidabilità dell’operatore valutabili anche per il futuro (Cons. Stato n. 10369 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche le misure di self cleaning non sono finalizzate a sanare l’illecito professionale già riferibile al concorrente, ma la stazione appaltante deve comunque valutarne l’idoneità a garantire l’affidabilità dell’operatore nella fase esecutiva. Il giudizio di inaffidabilità ex art. 80, comma 5, lett. a) e c), d.lgs. n. 50/2016 impone una verifica articolata su due livelli: la qualificazione del comportamento pregresso e la sua predicabilità, a livello prognostico, rispetto alla procedura. La valutazione delle misure adottate è rimessa all’Amministrazione dall’art. 80, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 e resta sindacabile solo per difetto di ragionevolezza, razionalità e proporzionalità, non nel merito. L’operatore è onerato di dichiarare le vicende idonee a incidere sulla propria moralità e affidabilità, senza margini di unilaterale giudizio di irrilevanza. Il dispositivo della sentenza deve corrispondere al contenuto della motivazione.

Il Fatto

L’Ateneo appellante aveva indetto una procedura aperta per il servizio di vigilanza armata, suddivisa in lotti. La società appellata, partecipante al lotto 3, era stata esclusa per incongruità dell’offerta; il TAR aveva accolto il ricorso e ordinato la rinnovazione della verifica di anomalia. Esaurita l’istruttoria, l’Amministrazione concludeva per la congruità economica, ma escludeva nuovamente la concorrente per autonome ragioni: gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza, gravi illeciti professionali, omesse informazioni rilevanti e violazione del vincolo di partecipazione.

Il TAR Campania dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, accoglieva i motivi aggiunti e annullava il secondo provvedimento di esclusione, ritenendo che l’Ateneo avesse “volto lo sguardo solo al passato” e non avesse valutato le misure di self cleaning. L’Università impugnava la sentenza, deducendo anche errori materiali nel dispositivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie anzitutto il motivo sugli errori materiali: il dispositivo, omnicomprensivo, aveva dichiarato accolti tutti i motivi aggiunti, mentre la motivazione dava atto del rigetto del primo e del terzo, relativi al one shot temperato. Il dispositivo deve corrispondere alla motivazione, e sussiste pieno interesse dell’appellante alla riforma in parte qua.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’indirizzo dell’Adunanza plenaria n. 16 del 2020: la fattispecie di cui alla lett. c) non ammette automatismo espulsivo e richiede una valutazione in concreto. Le misure di self cleaning, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 724 del 2024, non sanano l’illecito pregresso, ma la stazione appaltante deve verificarne l’idoneità a garantire l’affidabilità nella fase esecutiva. L’Amministrazione, nei verbali richiamati, ha distinto il comportamento storico dalla prognosi futura, ancorando il giudizio a un quadro di illegalità diffusa e reiterata in danno dei lavoratori, non riparato dall’adeguamento stipendiale, dalla cessione di ramo o dalle certificazioni.

Tale motivazione, prosegue il Collegio, supera il vaglio di legittimità e non il merito, secondo l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 2312 del 2012. Analogamente è fondato il profilo relativo alle infrazioni sulla sicurezza: la società non ha chiarito le contestazioni dell’Ispettorato né la portata delle ordinanze ingiunzione, sicché legittimamente l’Ateneo ha applicato l’art. 80, comma 8, d.lgs. n. 50/2016.

Fondato è anche il motivo sulle omesse dichiarazioni ex lett. c-bis): l’operatore è tenuto a rendere note le vicende incidenti sull’affidabilità, restando escluso il solo limite delle esclusioni “a sorpresa”. È invece infondato il motivo sulla lett. f-bis), poiché gli accertamenti ispettivi difettavano di definitività e la dichiarazione negativa non era idonea a immutare il vero. Il quinto motivo è assorbito. La sentenza è riformata, con rigetto dei motivi aggiunti e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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