Notifica telematica nulla senza relata di notifica (TAR Calabria n. 600 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la notificazione eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53/1994, qualora il messaggio PEC non contenga, tra gli allegati, la relata di notificazione, che deve essere redatta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale. Il giudice, rilevata la nullità, può disporre la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio ovvero concedere alla parte la possibilità di dimostrare che l’allegato era comunque contenuto nel messaggio consegnato al destinatario.
Il Fatto
Alcuni privati hanno impugnato dinanzi al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, l’ordinanza di demolizione n. 45 del 20.04.2026 emessa dal Comune di Gioia Tauro, chiedendone l’annullamento e proponendo contestualmente domanda cautelare di sospensione dell’atto impugnato. Il Comune non si è costituito in giudizio.
In sede di esame della domanda cautelare, il collegio ha rilevato una possibile causa di nullità della notificazione del ricorso: dalla ricevuta di consegna in formato .eml versata in atti, la PEC di notifica recapitata all’indirizzo del Comune di Gioia Tauro il 25/06/2026 alle ore 10:25:55 conteneva, tra gli allegati, esclusivamente il ricorso e la procura, ma non anche la relata di notificazione. Il difensore della parte ricorrente, sentito in camera di consiglio, ha dichiarato che la relata era invece presente tra gli allegati del messaggio consegnato.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto la notificazione nulla per violazione dell’art. 3-bis, comma 5, della legge n. 53/1994, il quale prescrive che l’avvocato rediga la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e allegato al messaggio di posta elettronica certificata.
L’assenza della relata di notifica tra gli allegati della PEC emergeva dalla ricevuta di consegna in formato .eml prodotta in giudizio, che costituisce la rappresentazione documentale del contenuto del messaggio consegnato al destinatario. Dato il contrasto tra quanto risultante da tale ricevuta e la dichiarazione del procuratore della parte ricorrente, che ha asserito che la relata era invece inclusa nel messaggio, il TAR ha ritenuto di non poter dirimere la questione senza un approfondimento istruttorio.
In considerazione della rilevanza della questione ai fini dell’ammissibilità del ricorso, il tribunale ha disposto un duplice incombente. Da un lato, ha concesso alla parte ricorrente il termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare idonea documentazione, in formato digitale originale, atta a comprovare che la PEC recapitata il 25.06.2026 contenesse anche la relata di notifica. Dall’altro, in via alternativa, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, nel medesimo termine perentorio di 5 giorni, con deposito entro il successivo termine perentorio di 3 giorni decorrente dal perfezionamento della notifica anche per il destinatario.
Il collegio ha infine fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 7.10.2026 per la trattazione della domanda cautelare, all’esito degli incombenti istruttori disposti.
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Nota della Redazione
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