Tensostruttura per padel è nuova costruzione e richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 10369 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La copertura stabile di campi da padel realizzata con tensostruttura in pvc ancorata al suolo mediante cordoli in cemento armato costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e richiede il permesso di costruire. Ai fini della qualificazione non rileva il criterio strutturale dei materiali amovibili, ma il criterio funzionale: l’opera è destinata a soddisfare esigenze perduranti e non temporanee. La struttura gestita da un privato concessionario, con servizi a pagamento e accesso non garantito alla collettività, non integra opera pubblica e non consente di prescindere dagli indici edificatori della scheda-norma. L’autorizzazione paesaggistica che si limiti a dichiarare l’assenza di contrasto con il vincolo, senza esplicitare le ragioni di fatto e di diritto, è affetta da difetto di motivazione.
Il Fatto
I ricorrenti in primo grado, proprietari di abitazioni contigue a un’area destinata a verde per impianti sportivi nel Comune di Pietrasanta, impugnavano le delibere con cui l’amministrazione aveva approvato il progetto di un impianto di padel presentato da una società privata, concessionaria dell’area comunale. Il progetto prevedeva due edifici a servizio di otto campi, quattro dei quali coperti da una tensostruttura in pvc di circa 50 x 24,20 metri e altezza al colmo di 10 metri, ancorata al suolo con cordoli in cemento armato.
Il TAR Toscana, con la sentenza n. 1324 del 2024, accoglieva il ricorso e dichiarava inammissibili gli interventi ad adiuvandum. La società e il Comune proponevano distinti appelli, riuniti dal Consiglio di Stato, censurando la declaratoria di tempestività del ricorso, la sussistenza dell’interesse ad agire, la lettura della disciplina urbanistica, la motivazione dell’autorizzazione paesaggistica e l’attestazione di conformità del progetto.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’inizio dei lavori segna il dies a quo solo quando si contesti l’an dell’edificazione; se invece si contesta il quomodo, il termine decorre dal completamento o dal grado di sviluppo dei lavori che renda palese la consistenza del manufatto. Poiché i ricorrenti avevano contestato la superficie coperta e l’elevazione della struttura era divenuta apprezzabile solo dal 28 aprile 2023, il ricorso notificato il 21 giugno 2023 è tempestivo. L’onere di provare la tardività grava su chi la eccepisce.
Quanto all’interesse ad agire, i ricorrenti sono proprietari di immobili immediatamente a ridosso dell’impianto e subiscono la perdita della visuale, oltre alla diminuzione di luce e aria. Tale pregiudizio, anche in termini di valore commerciale, integra la condizione dell’azione, che può essere provata in tutto il corso del giudizio, come chiarito dall’Adunanza plenaria n. 22 del 2021.
Nel merito urbanistico, la scheda-norma n. 03 del regolamento urbanistico assegna all’area a verde sportivo una SUL massima di 250 mq per spogliatoi, servizi e club house, senza ulteriori indici per la parte a extra standard. Poiché la società ha integralmente sfruttato tale facoltà con i due corpi di fabbrica, l’ulteriore superficie coperta non trova legittimazione. La tensostruttura non è assimilabile alle coperture pressostatiche stagionali escluse dall’art. 137, comma 1, lett. b), n. 3), l.r. Toscana n. 65/2014, perché destinata a esigenze stabili. Richiamando la Sez. VI n. 9030 del 2023 e la Sez. IV n. 10466 del 2024, il Collegio conferma il criterio funzionale.
La struttura non è opera pubblica: appartiene a un privato, offre servizi a pagamento e può limitare l’accesso della collettività. Non opera quindi l’art. 7, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, né è sostenibile che le aree extra standard siano sottratte a ogni limite edificatorio.
L’autorizzazione paesaggistica n. 763/2022 è infine genericamente motivata: la sola affermazione di non contrasto con il vincolo del P.I.T., unita alla prescrizione di una schermatura verde non specificata, non esplicita le ragioni della compatibilità. L’attestazione di conformità non può essere supplita dalla presa d’atto della regolarità del progetto. Gli appelli sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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