Ottemperanza al giudicato e carta docente: no alla penalità di mora (TAR Lombardia n. 839 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’attuazione del giudicato formatosi su un titolo esecutivo di condanna dell’Amministrazione, quando risulti integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. In presenza di inadempimento non contestato né giustificato, il giudice amministrativo accoglie la domanda di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando risulti sproporzionata e iniqua rispetto al credito cui va correlata, avuto riguardo alla complessità del contenzioso seriale e alla natura del beneficio.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno agito in ottemperanza davanti al TAR Lombardia per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Cremona, pubblicata l’11 settembre 2024, notificata il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato. Con quel titolo il giudice ordinario aveva accertato il diritto di ciascuno a ottenere la carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, per l’importo di 500,00 euro annui, oltre interessi legali e rivalutazione, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione.
I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento di un’ulteriore somma per il ritardo. L’Amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato anzitutto il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria del giudice ordinario, e ha ritenuto integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. Ha poi rilevato che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996.
Il Collegio ha ricordato che, per effetto della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione al Ministero era avvenuta il 23 ottobre 2024 e quella del ricorso introduttivo il 9 dicembre 2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. L’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della carta elettronica, cosicché la pretesa dei ricorrenti, alla luce dei principi sull’onere della prova tra debitore e creditore espressi da Sez. Un. n. 13533/2001, ha trovato accoglimento.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Tribunale l’ha ritenuta sproporzionata e iniqua rispetto al credito, considerando la complessità della gestione del contenzioso seriale e la finalità della somma, non qualificabile come fonte di sostentamento del lavoratore, ma come mero incentivo alla crescita professionale, peraltro di impiego facoltativo. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione entro centoventi giorni, mediante riconoscimento del beneficio, con nomina, in caso di ulteriore inerzia, del commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, chiamato ad agire quale organo ausiliario del giudice. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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