Cittadinanza: la riabilitazione va valutata e la motivazione non può ignorare l’integrazione (Cons. Stato n. 10373 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione è atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato, fondato su un giudizio prognostico di stabile integrazione del richiedente nella comunità nazionale. Il sindacato del giudice amministrativo non investe il merito della scelta, ma verifica il supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità e ragionevolezza della motivazione rispetto alla ratio del potere attribuito. Il diniego che si limiti a elencare i precedenti penali senza valutare il grado complessivo di inserimento sociale — desumibile dalla durata pluridecennale del soggiorno e dall’attività lavorativa continuativa — è carente di motivazione. L’intervenuto provvedimento di riabilitazione, ancorché sopravvenuto, costituisce indice confermativo del percorso di integrazione e non può essere ignorato in sede di riedizione del potere.
Il Fatto
L’appellante aveva presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana. L’Amministrazione la respinse dopo l’istruttoria di rito, rilevando la mancata coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente e richiamando una serie di condanne penali. Nel provvedimento si valorizzavano anche i pareri della Prefettura e della Questura, un alias e la circostanza che l’istante aveva autocertificato di non aver subito condanne.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 11245/2022, rigettò il ricorso, reputando non bagatellari i precedenti e recessivi gli argomenti su maternità e posizione lavorativa; considerò irrilevante la riabilitazione depositata a ridosso dell’udienza, perché sopravvenuta. L’interessata ha proposto appello, ribadendo l’intervenuta riabilitazione e la cancellazione dei pregiudizi, e deducendo la carenza di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: la concessione della cittadinanza è provvedimento squisitamente discrezionale di alta amministrazione, subordinato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. III, n. 657 del 2017; n. 6374 del 2018; n. 4121 del 2021), la sentenza ribadisce che l’inserimento nella comunità statale richiede un giudizio prognostico che escluda azioni in contrasto con l’ordine e la sicurezza e con i valori identitari dello Stato.
Da ciò deriva il perimetro del sindacato giurisdizionale: non il merito, ma la verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della coerenza tra fatti posti a fondamento e ratio del potere. Su questo piano la Corte rileva il vizio decisivo: l’impugnato provvedimento omette qualsiasi valutazione sul grado di complessivo inserimento sociale, misurabile alla stregua della durata pluridecennale del soggiorno in Italia e dello svolgimento di un’attività lavorativa continuativa.
Il Collegio affronta poi il tema della riabilitazione. Il TAR l’aveva espunta perché sopravvenuta rispetto alla valutazione ministeriale. La Corte non la considera presupposto di legittimità del diniego, ma le attribuisce valore di indice confermativo di un percorso di integrazione intrapreso nel tempo, da tenere in debito conto.
L’appello è quindi accolto, con riforma della sentenza gravata e annullamento del provvedimento impugnato. Restano salve le ulteriori valutazioni dell’Amministrazione in sede di riedizione del potere, anche alla luce degli aspetti evidenziati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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