Divieto di uso immobili per rischio geomorfologico legittimo con ordinanza urgente (C.G.A.R.S. n. 1038 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Sindaco può adottare un’ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica anche in presenza di un rischio potenziale e non ancora attuale di verificazione dell’evento dannoso. Il principio di precauzione di derivazione comunitaria impone alle autorità di adottare misure preventive sulla base di conoscenze ancora lacunose, senza attendere la piena dimostrazione scientifica del rischio. L’assenza di calcoli geotecnici completi non inficia la legittimità del provvedimento, se esso si fonda su sopralluoghi, su un evento di distacco già verificatosi e sulla classificazione dell’area a rischio geomorfologico elevato. Il giudizio di legittimità va condotto con riferimento ai dati oggettivi disponibili al momento dell’adozione dell’atto. La perdurante inerzia dell’amministrazione, che non revochi l’ordinanza né rimuova la situazione di pericolo, non inficia l’atto originario, ma consente all’interessato di pretendere l’aggiornamento della posizione in sede di ulteriore corso del rapporto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ricadente in un’area interessata da un’ordinanza sindacale, ha impugnato il provvedimento con cui il Sindaco aveva vietato a tutti i soggetti residenti o domiciliati di utilizzare o far utilizzare gli immobili compresi tra determinate vie, fino all’esecuzione di più dettagliate valutazioni sulla stabilità geomorfologica locale e fino alla revoca dell’ordinanza stessa.
Il TAR Sicilia, con sentenza n. 3529/2023, ha respinto il ricorso. La soccombente ha proposto appello, lamentando la carenza di istruttoria e di motivazione, la compressione del diritto di proprietà e dell’abitazione, e chiedendo un accertamento peritale volto a dimostrare che i massi, seguendo la loro traiettoria di caduta, non potrebbero raggiungere l’abitazione. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. La questione centrale concerne la sostenibilità dell’ordinanza contingibile e urgente adottata a fronte di un rischio di caduta massi non ancora attualizzatosi in un evento lesivo. L’appellante sostiene che l’atto sarebbe privo di adeguata istruttoria, non essendo stata effettuata alcuna valutazione in concreto del rischio di distacco e della possibilità che i massi raggiungano l’immobile.
Il C.G.A.R.S. richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 54, comma 4, del TUEL legittima il ricorso al potere extra ordinem non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, in chiave preventiva. Il pericolo può non essere imminente, purché sussista una ragionevole probabilità che possa divenirlo ove non si intervenga prontamente (Cons. Stato, sez. V, n. 9259 del 2024).
Nel caso concreto, il provvedimento si fonda su dati oggettivi: il distacco di un masso sulla carreggiata nel gennaio 2016, l’esito dei sopralluoghi in parete che hanno rilevato innumerevoli massi in equilibrio precario, la presenza di un fitto agglomerato di case nella traiettoria di caduta e la classificazione dell’area a rischio geomorfologico R4 nel Piano di assetto idrogeologico. Il Collegio ritiene che l’impossibilità di realizzare in tempi brevi una valutazione scientifica completa non impedisca di adottare misure preventive, in applicazione del principio di precauzione, che consente interventi sulla base di conoscenze ancora lacunose (Cons. Stato, sez. III, n. 6655 del 2019; sez. V, n. 9259 del 2024 e n. 105 del 2024).
Le scelte amministrative si collocano, pertanto, nel perimetro di un esercizio non irragionevole della discrezionalità, valutato con riferimento ai dati disponibili all’epoca dell’adozione dell’atto: per la natura urgente del provvedimento non v’era luogo a un’istruttoria più approfondita. La richiesta istruttoria avanzata in appello non è accolta.
Il Collegio aggiunge tuttavia una precisazione rilevante: il lungo tempo trascorso senza revoca né rimozione della situazione di pericolo, e il carattere intrinseco di temporaneità dello strumento straordinario, non precludono l’ulteriore tutela dell’appellante. Questa potrà pretendere dal Comune l’aggiornamento della situazione relativa all’immobile, affinché la temporaneità della misura contingibile e urgente sia ricondotta all’ordinarietà. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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