Ottemperanza al giudicato sull’assegnazione della carta elettronica del docente (TAR Campania n. 76 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando il creditore dimostra il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione dello stesso all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, restando a carico dell’ente l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza con cui il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021, condannando l’amministrazione all’erogazione dell’importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione.
La ricorrente ha dedotto la notifica della sentenza, il decorso del termine di legge di centoventi giorni, il passaggio in giudicato e la mancata esecuzione, chiedendo l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il rispetto delle formalità procedurali richieste dall’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione prodotta ha confermato il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dalla cancelleria, la sua notificazione all’amministrazione ai fini dell’intimazione ad adempiere e il decorso del termine dilatorio di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Su queste basi, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni del titolo azionato non avevano ricevuto esecuzione, mancando la prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente. L’onere di dimostrare l’adempimento grava infatti sull’ente intimato, che non lo ha assolto.
Accertata la fondatezza della pretesa nei limiti illustrati, il ricorso è stato accolto ed è stato ordinato al Ministero di provvedere all’attivazione della Carta elettronica in favore della ricorrente per l’importo indicato nella decisione del giudice civile, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, prevedendo che questi si insedi su formale richiesta della parte ricorrente e provveda entro novanta giorni dalla ricezione. Il Commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle risorse. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del Ministero.
Nota della Redazione
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