Con l’ordinanza n. 12117 del 30 aprile 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha esaminato una controversia relativa a operazioni in derivati e titoli emessi dallo stesso gruppo bancario. La decisione distingue la valutazione di adeguatezza da quella di appropriatezza e precisa quanto deve essere specifica l’allegazione dell’investitore che contesti l’operato dell’intermediario.
Questione esaminata
L’investitore aveva chiesto la nullità di alcuni contratti finanziari conclusi nel dicembre 2011, deducendo che la banca non avesse acquisito tempestivamente il questionario MiFID e che le successive informazioni fossero generiche o non veritiere. Contestava inoltre l’eccessiva concentrazione degli investimenti, la mancata diversificazione e l’impiego di obbligazioni “zero coupon” emesse dal Banco Popolare a supporto dell’attività in derivati.
Il rapporto contrattuale escludeva però il servizio di consulenza. Le operazioni erano state eseguite sulla base delle disposizioni impartite da un procuratore munito di ampia delega sui dossier. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile la sola valutazione di appropriatezza e avevano rilevato che l’investitore possedeva esperienza approfondita in prodotti complessi.
Nel ricorso si contestavano anche alcune clausole che avrebbero attribuito alla banca un potere decisionale esclusivo, la mancata valutazione di adeguatezza e l’asserita inversione dell’onere probatorio previsto dall’art. 23, comma 6, TUF.
Principio affermato
Quando l’intermediario presta servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, deve valutare l’appropriatezza dell’operazione: sulla base della conoscenza ed esperienza del cliente, verifica se questi sia in grado di comprendere i rischi dello strumento o del servizio. La valutazione di adeguatezza, che considera anche obiettivi di investimento e situazione finanziaria, opera invece nei servizi di consulenza e gestione.
L’investitore che agisce per l’inadempimento degli obblighi dell’intermediario deve individuare e descrivere le operazioni per le quali la valutazione sia mancata o sia stata scorretta. L’art. 23, comma 6, TUF pone a carico dell’intermediario la prova della diligenza, ma non elimina l’onere dell’attore di allegare in modo circostanziato l’inadempimento.
Non è sufficiente denunciare genericamente l’inadeguatezza o l’inappropriatezza dell’intero rapporto. Occorre collegare la contestazione a specifici titoli, ordini, caratteristiche di rischio e informazioni del cliente.
Motivazione della Cassazione
La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla nullità e all’immeritevolezza delle clausole contrattuali perché le questioni non risultavano trattate nella sentenza d’appello e il ricorrente non aveva indicato dove e come fossero state tempestivamente introdotte nei precedenti gradi. Una censura nuova non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.
È stato confermato l’accertamento secondo cui il rapporto non comprendeva il servizio di consulenza. Tale ricostruzione fattuale poteva essere contestata, nei limiti consentiti, attraverso un vizio motivazionale, non mediante il semplice richiamo a singole clausole o agli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob.
La censura sull’onere della prova non colpiva la reale motivazione della decisione. La Corte d’appello non aveva respinto la domanda per mancanza di prova dell’adempimento da parte della banca, ma per carenza di allegazione dell’investitore, il quale non aveva precisato per quali titoli e operazioni fosse mancata la valutazione di appropriatezza.
Anche la questione della profilazione tardiva non era decisiva nei termini prospettati. Tra l’apertura del rapporto e il questionario compilato direttamente per Credito Bergamasco nel giugno 2012, il portafoglio aveva prodotto un utile netto superiore a 1,8 milioni di euro. I giudici di merito avevano quindi escluso un pregiudizio riferibile a quel periodo. Il questionario successivo confermava inoltre la conoscenza di prodotti ad alto rischio.
Per il periodo seguente, l’investitore non aveva indicato quali specifici prodotti fossero incompatibili con il proprio profilo né aveva dimostrato che i titoli del gruppo fossero già rischiosi al momento dell’acquisto. L’affermazione generica secondo cui un’operatività in derivati superiore a tre milioni di euro avrebbe imposto una nuova profilazione non si confrontava con queste ragioni.
La Cassazione ha quindi rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale condizionato della banca.
Rilevanza pratica
La decisione è utile per distinguere due controlli spesso confusi. Nell’appropriatezza, la banca verifica soprattutto conoscenza ed esperienza; nell’adeguatezza deve esaminare anche la situazione finanziaria e gli obiettivi. Prima di contestare l’operazione è quindi necessario identificare il servizio effettivamente prestato e la disciplina applicabile.
Per l’investitore e il difensore, la domanda deve contenere un elenco concreto delle operazioni contestate, con data, strumento, importo, rischio, informazioni disponibili e ragioni dell’incompatibilità con il profilo. L’inversione dell’onere probatorio non sostituisce questa attività di allegazione.
Per gli intermediari, la sentenza conferma l’importanza di documentare la natura del servizio, la profilatura, le deleghe operative e le singole verifiche. Il buon esito temporaneo del portafoglio non sana automaticamente un inadempimento, ma può incidere sulla prova del danno e del nesso causale quando la domanda riguarda proprio quel periodo.
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