Esclusione del socio accomandatario e cessazione ipso iure della carica di amministratore (Cass. civ. Sez. 1 n. 9289 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delibera di esclusione del socio accomandatario, efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai sensi dell’art. 2287, primo e secondo comma, cod. civ., determina ipso iure anche la cessazione della sua carica di amministratore e legale rappresentante della società in accomandita semplice. Ne consegue che, in regime di amministrazione congiuntiva, l’amministratore superstite è validamente legittimato a rappresentare la società in giudizio, essendo venuto meno il concorso necessario dell’ex socio escluso. La rinuncia all’eredità, resa con la forma solenne richiesta dall’art. 519 cod. civ., non può essere revocata tacitamente: ogni successiva condotta del rinunziante, ivi inclusa la partecipazione alle assemblee sociali mediante delega, non integra gli estremi di una valida accettazione tacita dell’eredità ai sensi degli artt. 525 e 474 cod. civ.
Il Fatto
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice veniva escluso dalla compagine sociale con delibera del 31 marzo 2014, assunta dai soci accomandanti. L’escluso conveniva in giudizio la società e gli altri soci, chiedendo l’accertamento della composizione del socio, l’invalidità della delibera di esclusione e il risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava le domande, dichiarando la legittimità della delibera e l’esclusione dei soci in conflitto di interessi dal computo della maggioranza. La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 1391/2021, confermava la decisione di primo grado, ritenendo, tra l’altro, che la società si fosse validamente costituita in giudizio in persona dell’unico amministratore superstite e che la rinuncia all’eredità del socio defunto da parte della vedova non fosse stata validamente revocata da condotte successive.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile il controricorso depositato dalla società resistente, in quanto tardivo rispetto al termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso previsto dall’art. 370 cod. proc. civ., con la sola possibilità di partecipare all’eventuale discussione orale.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ne rileva l’inammissibilità sotto un duplice profilo. Il ricorrente sosteneva che, essendo la delibera di esclusione non ancora definitiva, il socio escluso avrebbe conservato il potere di rappresentanza e che, in regime di amministrazione congiuntiva, l’amministratore superstite sarebbe stato carente di legittimazione. La Corte, richiamando il principio consolidato per cui l’esclusione del socio accomandatario comporta ipso iure la cessazione della carica di amministratore (Cass. n. 18844/2016; Cass. n. 26059/2022), osserva che la sentenza impugnata si fonda su una diversa ratio decidendi: la delibera di esclusione, efficace e non sospesa, aveva determinato il venir meno dell’amministrazione congiuntiva, con conseguente validità della costituzione in giudizio dell’amministratore superstite. Tale ratio non viene aggredita dal motivo che si concentra sulla persistenza del potere del socio escluso. La seconda censura, relativa alla necessità di nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., è nuova e non risulta essere stata mai discussa nel giudizio di merito, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
Sul secondo motivo, la Corte conferma il principio, richiamando Cass. n. 37927/2022, per cui la rinuncia all’eredità è atto a forma solenne ad substantiam, con la conseguenza che una revoca tacita della stessa è inammissibile. La Corte di merito ha quindi correttamente escluso che le deleghe rilasciate negli anni 2010-2011 dalla vedova del socio defunto, la quale aveva formalmente rinunciato all’eredità nel 2006, potessero valere come implicita accettazione dell’eredità e quindi come revoca della rinuncia.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è dichiarato inammissibile. Ricorre l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., che preclude la censura per omissione di esame; inoltre, la questione della qualità di erede non costituisce un fatto storico, ma una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, frutto della valutazione delle risultanze istruttorie, non riconducibile al paradigma del vizio motivazionale. Il ricorso è pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 474 c.c. – Modi di accettazione
- Art. 519 c.c. – Dichiarazione di rinunzia
- Art. 525 c.c. – Revoca della rinunzia
- Art. 2287 c.c. – Procedimento di esclusione
- Art. 78 c.p.c. – Curatore speciale
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso
- Art. 370 c.p.c. – Controricorso