Nullità dei modelli comunitari e onere probatorio in cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 17349 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La protezione del disegno o modello comunitario applicato a una componente di un prodotto complesso, ai sensi dell’art. 4, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 6/2002, postula che la componente, una volta incorporata, rimanga visibile durante la normale utilizzazione del prodotto complesso da parte dell’utilizzatore finale, nozione che non può essere estesa al tecnico che interviene nella fase antecedente alla consegna o all’uso del bene. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo ove il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, non quando abbia ritenuto assolto tale onere all’esito di un accertamento tecnico. L’omessa o inefficace impugnazione di una delle rationes decidendi autonome rende inammissibile per difetto di interesse la censura relativa alle altre. Il vizio di violazione di legge non può risolversi in una critica alla ricostruzione fattuale o alla sufficienza della motivazione, riservate al giudice di merito.

Il Fatto

La società, titolare di tre modelli comunitari e di un brevetto europeo per un’unità posturale modulare, conveniva in giudizio due società, allegando la contraffazione dei propri titoli di proprietà industriale e atti di concorrenza sleale. Le convenute eccepivano la nullità dei modelli e del brevetto, sia per predivulgazione sia per la natura esclusivamente funzionale delle caratteristiche rivendicate, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..

Il Tribunale dichiarava la nullità dei modelli e della porzione italiana del brevetto, condannando l’attrice al risarcimento del danno. La Corte d’Appello, confermando la nullità, riformava parzialmente la sentenza, revocando la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. La società titolare dei titoli proponeva ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi di ricorso, esaminando le diverse questioni sollevate dalla ricorrente. Quanto alla corretta individuazione dell’utilizzatore finale, il Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 6/2002, individuando tale figura nel paziente che usa il prodotto finito, e non nel tecnico ortopedico che interviene a monte, atteso che la norma tutela l’aspetto del prodotto come incorporato nel bene destinato all’uso e non le fasi della lavorazione industriale. La diversa tesi della ricorrente, configurando un parametro non previsto dal Regolamento, è stata respinta, rilevandosi la natura fattuale degli accertamenti relativi alla destinazione d’uso e alla visibilità della componente nel prodotto complesso.

Con riguardo alla dedotta violazione del divieto di nova ex art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per l’ampliamento del thema decidendum, la Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi: la prima attinente alla tempestiva allegazione della causa di nullità, la seconda relativa all’onere probatorio. Poiché la ricorrente non ha censurato adeguatamente la seconda ratio, autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione, il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in applicazione del principio per cui l’omessa impugnazione di una delle ragioni autonome della decisione rende improduttiva la censura relativa alle altre.

Sulla dedotta violazione delle regole in tema di onere della prova e di presunzione di validità dei modelli, la Corte ha chiarito che il vizio ex art. 2697 cod. civ. sussiste solo in caso di attribuzione dell’onere a una parte diversa da quella che ne è gravata, non già quando il giudice, sulla base di una consulenza tecnica ritenuta attendibile, abbia verificato positivamente la sussistenza dei presupposti della nullità. Le censure volte a contestare la sufficienza o la qualità dell’accertamento peritale sono state ricondotte a valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità se non per vizio motivazionale.

La Corte ha inoltre escluso il vizio di ultrapetizione per la pronuncia di nullità basata anche sul difetto di carattere individuale, trattandosi di espressione del potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti dedotti, e ha ricondotto le ulteriori doglianze, inerenti alla percezione delle differenze da parte dell’utilizzatore informato, a un non consentito riesame del merito. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla dichiarazione di nullità del brevetto per la mancata illustrazione, in ossequio all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., delle osservazioni del consulente di parte, e infondata la doglianza riguardante la pronuncia su motivi di nullità non dedotti, avendo le controparti ritualmente sollevato tutte le possibili cause di invalidità del titolo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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