Trasferimento per incompatibilità ambientale e bilanciamento degli interessi familiari (Cons. Stato n. 10390 del 24.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento per incompatibilità ambientale ex art. 55, commi 4 e 5, d.P.R. n. 335/1982 costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, il cui sindacato di legittimità resta ancorato agli elementi di fatto esistenti al momento di adozione del provvedimento. Il provvedimento non deve esplicitare i criteri con cui sono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità né la più opportuna nuova dislocazione del dipendente. Le situazioni personali e familiari recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione, salvo che la sede imposta risulti irragionevole o impedisca gli spostamenti giornalieri. La motivazione può essere sintetica ma deve dare conto degli elementi essenziali della vicenda, del giudizio penale pendente e del pregiudizio arrecato all’immagine dell’Istituzione.

Il Fatto

Un assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso una Sottosezione della Polizia stradale, ha impugnato davanti al TAR Umbria il decreto con cui il Capo della Polizia aveva disposto il suo trasferimento presso la Questura di Arezzo per incompatibilità ambientale. All’origine del provvedimento la richiesta del dirigente compartimentale, motivata dalla pendenza di un procedimento penale per truffa aggravata e peculato in danno del concessionario autostradale, con compromissione della credibilità dell’Istituzione nella zona e turbamento dei rapporti con la locale Procura e con la società concessionaria.

Il dipendente aveva chiesto una sede più vicina, rappresentando le esigenze di assistenza della madre e della nonna non autosufficienti e di accudimento del figlio minore. Il TAR, dopo un approfondimento cautelare sulla sola sede di Chiusi e un riesame confermativo dell’Amministrazione, ha rigettato il ricorso. Propone appello il dipendente, deducendo carenza dei presupposti, difetto di motivazione e omessa comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Preliminarmente nega il differimento della decisione, perché la prospettiva di un trasferimento a domanda ha orizzonte temporale incerto, incompatibile con l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Poi fissa il criterio metodologico: lo scrutinio di legittimità si àncora agli elementi di fatto presenti al momento dell’adozione del provvedimento, con la conseguenza che non trovano ingresso le considerazioni fondate su sopravvenienze.

Nel merito, la doglianza sulla carenza dei presupposti è generica e reiterativa. L’incompatibilità con la sede di provenienza è autoevidente rispetto alla condotta penalmente rilevante contestata ai due colleghi, concertata e posta in essere ai danni della concessionaria, piegando a fini privatistici l’uso dei mezzi di servizio. L’appellante, in replica al preavviso, aveva ammesso di condividere pienamente l’opportunità del trasferimento.

Quanto alla scelta della nuova sede, il Collegio richiama il proprio orientamento (Cons. Stato, sez. IV, n. 644 del 1987; Cons. Stato, sez. III, n. 4368 del 2013; Cons. Stato, sez. IV, n. 507 del 2019): il provvedimento non deve esplicitare i criteri di determinazione dei limiti geografici dell’incompatibilità. Le esigenze personali e familiari recedono di fronte all’interesse pubblico al buon funzionamento degli uffici e al prestigio dell’Amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1504 del 2006; Cons. Stato, sez. VI, n. 1913 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 333 del 2020).

Non risultano illogiche le ragioni dello spostamento fuori dalla provincia di impiego e ad adeguata distanza: tutelare il prestigio istituzionale, preservare le indagini da interferenze e garantire una diversa collocazione ai due protagonisti dell’illecito. Le censure sulla pretesa disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi sono infondate, ignoti gli elementi delle distinte procedure. Le esigenze assistenziali hanno ricevuto considerazione sufficiente, poiché distanza e collegamenti consentono gli spostamenti giornalieri. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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