Divieto di detenere animali anche dopo confisca per violazione del precedente divieto (TAR Trentino-Alto Adige n. 103 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La confisca degli animali disposta ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, della L.P. n. 9/2000 per la violazione del divieto di detenerli è necessariamente accompagnata dalla sanzione accessoria del divieto di detenere altri animali, prevista dal sesto periodo del comma 2 della medesima disposizione. Il combinato disposto dei commi 2 e 2-bis non richiede alcuna applicazione analogica della norma sanzionatoria e non viola il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge n. 689/1981. La durata del divieto è graduabile in ragione della gravità dell’infrazione, apprezzabile anche con riguardo alle modalità e alle circostanze della detenzione vietata. L’errore sulla decorrenza del termine, superabile con l’ordinaria diligenza, non integra l’esimente della buona fede.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito in passato la confisca di un cane e un conseguente divieto di detenere animali, disposto dal Comune di Bolzano e confermato in parte da questo TRGA con una precedente pronuncia. In esecuzione di quella decisione l’Amministrazione aveva emesso un nuovo provvedimento di divieto, con termine finale espressamente indicato e notificato al ricorrente.
Prima della scadenza del divieto, attività di polizia giudiziaria accertava che il ricorrente si era procurato un altro cane, iscritto all’anagrafe canina a suo nome. Su richiesta del Servizio veterinario, il Sindaco disponeva la confisca dell’animale ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, della L.P. n. 9/2000 e applicava un ulteriore divieto di detenere animali per il periodo massimo, decorrente dalla nuova confisca. Il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento nella sola parte relativa al divieto, chiedendo anche la sospensiva e il risarcimento del danno morale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’art. 11, commi 2 e 2-bis, della L.P. n. 9/2000. Il comma 2 individua i casi di confisca e, al sesto periodo, prevede che “alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali” per un periodo graduabile; il comma 2-bis estende la confisca agli animali detenuti da chi ne aveva il divieto. Il dato letterale e sistematico impone la sanzione accessoria per ogni ipotesi di confisca, senza distinzione.
Respinta la censura di applicazione analogica, il Collegio rileva che l’Amministrazione non ha dovuto colmare alcuna lacuna: è il paradigma normativo stesso a imporre il divieto ogniqualvolta si proceda alla confisca. Il richiamo all’art. 12 delle preleggi e all’art. 1 della legge n. 689/1981 è quindi privo di consistenza. Irrilevanti, sul piano esegetico, le evenienze pratiche prospettate dal ricorrente circa l’assorbimento del nuovo divieto nella durata residua del precedente.
Quanto alla dedotta incompatibilità tra graduabilità e fattispecie, il Collegio osserva che la detenzione in violazione del divieto è apprezzabile in termini di maggiore o minore gravità. Il Comune ha motivato in modo convincente l’applicazione del grado massimo, valorizzando il mancato rispetto del precedente divieto, i plurimi episodi di aggressione e la scelta di acquisire nuovamente un esemplare di razza pericolosa. Se il ricorrente avesse scelto un animale più mansueto, la sanzione sarebbe stata applicabile nel grado minimo o intermedio. Nessun vizio di motivazione.
Sulla buona fede, il Collegio esclude che lo stato psicologico attestato dalla perizia di parte costituisca esimente dell’illecito amministrativo e che l’ignoranza del divieto possa scusare. L’errore rileva solo se incolpevole, non superabile con l’ordinaria diligenza: il ricorrente avrebbe potuto ritirare il provvedimento notificatogli ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ove il termine era indicato, o informarsi presso l’Amministrazione. Il richiamo alle pronunce di merito e di legittimità conferma la necessità dell’errore inevitabile.
Infondato anche il secondo motivo, poiché dalla perizia di parte non emerge alcuna incapacità di intendere e volere, e la censura sull’errore scusabile sul fatto replica la doglianza già esaminata. Il rigetto del ricorso comporta il rigetto della domanda risarcitoria, per difetto del danno ingiusto, e la condanna del soccombente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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