L’esclusione quinquennale ex art. 37 preclude il tax credit cinematografico (TAR Lazio n. 8902 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione dell’esclusione quinquennale prevista dall’art. 37, comma 2, della legge n. 220/2016 per il caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, opera con riferimento a tutti i benefici disciplinati dalla medesima legge, ivi inclusi i crediti d’imposta di cui al Capo III della stessa, senza che rilevi la diversa natura del contributo revocato. Sulle domande presentate da un soggetto già colpito da tale sanzione non può formarsi il silenzio assenso, atteso che l’istituto postula la legittimazione del richiedente e la conformità dell’istanza al modello normativo astratto; ove difetti tale legittimazione, l’istanza è giuridicamente inconfigurabile e il suo rigetto tardivo non è inefficace ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. In materia di provvedimenti vincolati, la violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullabilità del provvedimento ex art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, ove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento del Ministero della cultura del 4 settembre 2024, recante il rigetto di tre domande per il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’art. 18 della legge n. 220/2016, relative ai costi di funzionamento di altrettante sale cinematografiche per l’anno 2023. Il rigetto era motivato dalla sanzione dell’esclusione quinquennale dai contributi, comminata alla società con il decreto n. 3873 del 20 novembre 2023 a seguito dell’accertamento del mendacio in sede di richiesta di un diverso contributo per la programmazione di film d’essai. La società, già soccombente in primo grado avverso detto decreto, deduceva l’inefficacia del rigetto per intervenuta formazione del silenzio assenso, nonché vizi propri e derivati del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito la vicenda, evidenziando che la sentenza n. 12394 del 2024, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 205 del 9 gennaio 2026, aveva definitivamente consolidato la sanzione dell’esclusione quinquennale, ritenendo legittima la revoca del contributo per le dichiarazioni mendaci e la sanzione accessoria, anche sotto il profilo della proporzionalità rispetto alla disciplina generale del d.P.R. n. 445/2000.

Quanto al primo motivo, il Collegio ha escluso la formazione del silenzio assenso sulle domande di tax credit. Il termine di sessanta giorni di cui all’art. 11, comma 3, del d.m. n. 152/2021 non attribuisce valore provvedimentale al silenzio, essendo stata espunta dai decreti attuativi successivi alla legge n. 220/2016 la clausola che riconosceva i crediti in mancanza di comunicazione. In ogni caso, il Collegio ha ritenuto dirimente la circostanza che la ricorrente, al momento della domanda, fosse già stata esclusa dai contributi: la sanzione rendeva l’istanza inconfigurabile in astratto per difetto di legittimazione, con conseguente inapplicabilità del silenzio assenso e del regime di inefficacia del provvedimento tardivo.

In ordine ai vizi propri, il TAR ha respinto le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative, qualificando il rigetto come provvedimento vincolato e applicando l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il Collegio ha precisato che la clausola ostativa di cui all’ultimo periodo della norma, introdotta nel 2020, riguarda esclusivamente i provvedimenti discrezionali, richiamati dal secondo periodo, e non quelli vincolati. Ha altresì escluso la rilevanza della pendenza del giudizio di appello, attesa l’efficacia del decreto n. 3873 del 2023, non sospeso da misure cautelari.

Quanto alla natura dei benefici preclusi, il TAR ha interpretato la locuzione “medesimi contributi” dell’art. 37, comma 2, della legge n. 220/2016 come riferita all’intera categoria dei contributi previsti dalla legge, non già al singolo contributo oggetto della falsa dichiarazione. Il credito d’imposta, disciplinato dalla stessa legge, è quindi incluso nell’ambito della sanzione. Infine, il Collegio ha ritenuto non esaminabili le censure formulate in via subordinata, avendo il provvedimento natura di mero rigetto e non di revoca o autotutela. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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