Il termine perentorio per le domande di affiancamento educativo non può precludere la valutazione di esigenze peculiari del minore (TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 169 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fissazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione ai servizi educativi estivi per minori con disabilità, ancorché funzionale alla migliore organizzazione del servizio, non esonera l’Amministrazione comunale dal predisporre strumenti idonei a valutare richieste o esigenze peculiari che emergano successivamente alla scadenza, ove il minore possegga i requisiti sostanziali prescritti. In tal caso, il diniego di attivazione dell’affiancamento educativo individualizzato, fondato esclusivamente sul mancato rispetto del termine, è assistito da fumus boni iuris e il periculum in mora è insito negli effetti irreversibili che si produrrebbero in danno del tutelato interesse del minore.
Il Fatto
I genitori di un minore con disabilità, già in carico al Servizio comunale per l’inclusione scolastica, impugnavano la nota con cui il Comune aveva denegato l’attivazione dell’affiancamento educativo individualizzato presso i centri estivi per l’estate 2026. Il diniego era motivato dal mancato rispetto del termine del 3 maggio 2026, fissato dall’avviso pubblico e dalle disposizioni organizzative comunali a pena di inammissibilità delle istanze. I ricorrenti agivano anche per la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo la lesione dell’interesse del minore a fruire del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di sommaria delibazione propriamente cautelare, ha ritenuto fondata l’istanza. Ha preliminarmente riconosciuto la funzionalità del termine di presentazione delle domande alla migliore organizzazione del servizio. Ha tuttavia rilevato che, attesa la specifica situazione del minore, l’Amministrazione avrebbe comunque dovuto prevedere strumenti adeguati per la valutazione di richieste o esigenze peculiari, come quella del caso di specie, in cui il minore possedeva i prescritti requisiti sostanziali.
La Corte ha quindi ritenuto sussistente il presupposto del fumus boni iuris, valorizzando il difetto di previsione organizzativa dell’Amministrazione, che non poteva risolversi in un pregiudizio per il minore. Ha altresì individuato il periculum in mora negli effetti irreversibili che si sarebbero prodotti nel periodo estivo, in danno al tutelato interesse del minore.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato e ordinando al Comune la prosecuzione dell’affiancamento educativo per l’estate 2026. Ha confermato il decreto cautelare presidenziale n. 143 del 2026, compensato le spese della fase e fissato la pubblica udienza di merito per il 4 novembre 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.