Risarcimento per illegittima esclusione dal concorso e prova del bene della vita (Cons. Stato n. 10400 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti gli elementi dell’illecito: condotta, colpa, nesso di causalità ed evento dannoso. In caso di lesione di un interesse legittimo pretensivo, il richiedente deve dimostrare, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento favorevole sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo. Il danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. non coincide con qualsiasi perdita economica, ma solo con quella verificatasi con modalità contrarie al diritto. Ne deriva la necessità di allegare e provare la titolarità del bene della vita perduto o agognato. Non opera il principio dispositivo con metodo acquisitivo: l’onere della prova dei presupposti della responsabilità grava sul ricorrente.
Il Fatto
L’appellante aveva partecipato alla procedura per il reclutamento, per l’anno 2015, di volontari in ferma prefissata di un anno nella Marina militare, indetta con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29 agosto 2014. Nella domanda aveva dichiarato il possesso del brevetto di assistente bagnanti MIP, indicandone gli estremi e la Federazione rilasciante. Collocatasi al posto n. 363 della graduatoria, è stata poi esclusa con nota del 13 febbraio 2021 per dichiarazione mendace sul possesso del titolo, con segnalazione all’autorità giudiziaria; la revoca del foglio in prosecuzione seguiva il 16 febbraio 2015.
L’interessata ha impugnato le determinazioni davanti al TAR Lazio, chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in 12.000 euro. Il Tribunale ha annullato i provvedimenti, qualificando la dichiarazione come erronea e non mendace, ma ha respinto la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno e perché la rideterminazione del punteggio non l’avrebbe collocata in posizione utile. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il risarcimento postula la verifica di tutti i requisiti dell’illecito e, per gli interessi pretensivi, la dimostrazione della spettanza del bene della vita (Cons. Stato, sez. V, n. 7195 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 4908 del 2024; Cons. Stato, sez. III, n. 2492 del 2023). Sul piano processuale precisa che non trova applicazione il principio dispositivo con metodo acquisitivo, perché è onere del ricorrente provare i presupposti della responsabilità (Cons. Stato, sez. V, n. 3681 del 2023).
Nel caso concreto l’appellante non ha dimostrato la spettanza del bene della vita, che anzi va esclusa: anche in assenza dell’estromissione non sarebbe rientrata tra i vincitori, ma tra gli idonei non vincitori. La possibilità di beneficiare dello scorrimento della graduatoria costituisce un vantaggio del tutto ipotetico, eventualmente rilevante solo ai fini del risarcimento per perdita di chance.
Anche sotto tale profilo manca la prova del nesso di causalità: l’appellante non ha chiarito il momento in cui sarebbe stata incorporata per effetto dello scorrimento, se non fosse stata esclusa. La tesi dell’avvenuta riammissione e convocazione per la visita medica non vale a fondare il diritto, poiché la chiamata è seguita al ripianamento di vacanze mediante scorrimento e l’interessata non si è presentata.
Quanto ai danni, la parte non ha fornito prova della perdita economica asseritamente patita, che andrebbe misurata confrontando la retribuzione conseguibile vincendo il concorso con quella percepita nella carriera alternativa intrapresa, né del lamentato danno alla salute. L’appello è pertanto infondato e va respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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